Art. 87.
(Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 87 e 88).
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia
matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 può essere impugnato dagli sposi dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Art. 87.
all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Art. 87.