Art. 8.
Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.
ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.
comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al cinquanta per cento.
equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della
navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 il cessionario o committente che attesti
Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8 il cessionario che nel termine ivi
a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al primo comma
I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono
percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali periodici
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; f) i conferimenti nelle società ed enti di cui al n. 6) ed i passaggi di beni in
legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni; 8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non
turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di cui al n. 3); 8) i servizi relativi a beni in transito doganale; 9) i trattamenti di cui all'art
interministeriale per la programmazione economica; 8) le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione e riassicurazione e di vitalizio e le
. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; e) per le
Art. 8.