della nullità delle donazioni future ex art. 771 c.c. e l'obbligo di rendicontazione reciproco esistente tra i correntisti. La donazione indiretta può
donazione di bene altrui in senso tecnico, infatti, può dirsi nulla ai sensi dell'art. 771, 1° co., c.c., la quale - proprio come la donazione di beni
complessiva della donazione, ed in particolare alla luce del disposto di cui all'art. 771 c.c. Ciò non esclude, tuttavia, che un tale negozio possa fungere da