Art. 760.
diritto
Art. 760.
diritto
Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con
diritto
Art. 760.
diritto
sez. I 24 maggio 2005, n. 760; TAR CM - Napoli sez. II 29 aprile 2005, n. 5226; TAR CM - Salerno sez. I 29 aprile 2005, n. 671; TAR AB - Pescara sez
diritto