Art. 7.
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§ 7. -
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7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
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7. L'avviso di preinformazione é altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
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7. L'avviso periodico indicativo é altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
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7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
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2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
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L'onere motivazionale del "provvedimento difforme" alla luce degli artt. 7 e 7 bis della direttiva-quadro in materia di comunicazioni elettroniche
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