Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: 673

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dichiara infondata la questione di legittimità dell'art.  673  c.p.p.
dai privilegi e dalle ipoteche è regolata dagli articoli  673  a 679; ma il processo è promosso avanti il pretore, nella
di legittimità sull'ambito applicativo dell'art.  673  c.p.p., affronta le complesse problematiche sottese
un'indagine ricostruttiva della disciplina di cui all'art.  673  c.p.p. A ciò va aggiunto che le ragioni del potere-dovere
ma fanno parte del tessuto normativo dello stesso art.  673  c.p.p., nel quale sono presenti precisi spunti
non fondata la questione di legittimità dell'art.  673  c.p.p., nella parte in cui non attribuisce rilevanza, ai
al giudice dell'esecuzione il potere di revocare ex art.  673  c.p.p. la condanna definitiva pronunciata per un fatto non
Corte costituzionale (sent. 230/2012) ha escluso che l'art.  673  c.p.p. possa trovare applicazione in caso di mutamento
annotata, quanto, attraverso un'interpretazione dell'art.  673  c.p.p. conforme a Costituzione, quelle relative a fatti
a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.  673  c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca della
estensiva, l'incidente di esecuzione ex art.  673  c.p.p., al fine di rideterminare la della pena "al netto"
combinato disposto degli artt. 30, comma 4, l. n. 87/1953 e  673  c.p.p., potendo infatti fondarsi sulla semplice
riguardante la previsione contenuta nell'art.  673  c.p.p., "nella parte in cui non consente al giudice
concezione della sospensione condizionale di cui all'art.  673  c.p.p. risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 comma
dal confronto tra la disciplina formulata dall'art.  673  c.p.p. e quella dettata dall'art. 671 c.p.p., parte da
ove si rifletta sulla circostanza che, ai sensi dell'art.  673  c.p.p., l'intervento correttivo sotto il profilo della
e possa valere solo per il futuro (con la revoca, ex art.  673  c.p.p., delle sentenze di condanna definitive), perché
si consolida, con la sentenza della Corte di cassazione n.  673  del 2015, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
la possibilità di applicare in via analogica l'art.  673  c.p.p. per eliminare dalla sentenza irrevocabile il quantum
la pacifica revoca dei giudicati a norma dell'art.  673  c.p.p., da quelli limitati al trattamento punitivo (droghe
la pacifica revoca dei giudicati a norma dell'art.  673  c.p.p., da quelli limitati al trattamento punitivo (droghe
contributo annota la sentenza della Corte dei Conti n.  673  del 2012, che, adottando un approccio sostanzialistico, ha