Nella pronuncia in commento la Corte di cassazione fornisce una lettura dell'art. 612 c.p.p. strettamente legata al suo dato letterale. Detta
Il reato di stalking ex art. 612-bis c.p.
La sentenza in commento individua, da un lato, come bene giuridico protetto dalla disciplina contenuta nell'art. 612-bis c.p. la serenità psichica
integranti gli estremi del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), esclude la configurabilità del delitto di calunnia. L'assunto, seppur
maltrattamenti in famiglia, suggerendo altresì riflessioni sull'applicabilità dell'art. 612-bis c.p. al contesto familiare.
dall'art. 612-bis e la necessaria sussistenza del rapporto causa-effetto tra questi e la condotta del presunto "stalker". Per gli aspetti formali, la