Art. 52 (L)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a
dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere
tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche
4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
52; Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo recante testo unico
oppiacei in 52, la cocaina in 46, il metadone in 5, le anfetamine in 2, i cannabinoidi in 30, le benzodiazepine in 52, i barbiturici in 21, gli psicofarmaci