produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è
su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per
esposte la questione trattata e la soluzione accolta. Queste le sentenze oggetto della rassegna: ord. Cons. Stato sez. VI 16 febbraio 2005, n. 516 (In
dell'imputazione e successiva contestazione ex art. 516 c.p.p.; in virtù di tale attività il decreto che dispone il giudizio può ritenersi carente nel
temporanea; CGCE 16 dicembre 2004, causa C-516/03 in tema di gestioni dei rifiuti ed inadempimento dello Stato; CGCE 14 dicembre 2004, causa C-434/02 e