Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

52146
Stato 19 occorrenze

Art. 5.

La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2.

disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo.

del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne

indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.

esclusi i prestiti obbligazionari; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 5) le cessioni di

che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli che

persone; 4) per le prestazioni alberghiere; 5) per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma

, purché regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le

esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa; 5) la

pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2, per quelle di cui al n. 6 dello

estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti

relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo

informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra

comma dell'art. 5 e al primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel

di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26; 5) l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi

modificazioni, comprese le fidejussioni e altre malleverie; 5) le operazioni di credito agrario effettuate da enti diversi dagli istituti e aziende di cui al

apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560; 5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla

Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

59746
Stato 2 occorrenze
  • 1972
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli

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