Art. 489.
diritto
Art. 489.
diritto
Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.
diritto
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490
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stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale.
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Art. 489.
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stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
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Art. 489.
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, n. 489; l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; la legge 11
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della salute dei lavoratori; CGCE 7 settembre 2006, causa C-489/04 in tema di commercio al dettaglio.
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