Art. 4.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli
, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
elettrica, consumati nella Regione; 3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche; 4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta
miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri
Art. 4.
DEVE ESSERSI INIETTATO L’X-4 SI SENTE MALE!
IN QUANTO AL FREDDO... IHP... L’X-4 È MERAVIGLIOSO, AMICI!... ADESSO LEGGO UN LIBRO...
Lo scienziato che ospita Spirù e Fantasio ha inventato l’X-4, il filtro dell’intelligenza…