Art. 3.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a
pareti e soffitti; 3 infissi; 4 impianto elettrico; 5 impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6 impianto di riscaldamento; nonché dei seguenti
ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o
abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le
anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non
trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco; 3
Art. 3.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.
dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché
dell'articolo 3.
di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3), dell'articolo 47.
ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4
dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3; b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche
commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali; 3
di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di
lavoro; 3) la diagnosi e, la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di
promozioni e dei concorsi; 2 criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3 criteri generali per la
prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria; 3) predisporre bilanci e
) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale
comma del presente articolo; 3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa; 4) i predetti
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla
diretta dei lavoratori; 3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale; 4) prevedere la