Art. 3.
Art. 3.
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite
Art. 3.
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite
Art. 3.
; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; 3) assistenza scolastica.
) ordinamento dei comuni e delle provincie; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle
dal Consiglio regionale; 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché
eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciali; 3) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o
deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l'attività
industriale; 3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 4) usi e costumi locali e istituzioni
seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni
Art. 3.
autorizzazioni a procedere; 3) Affari esteri e colonie; 4) Difesa; 5) Finanze e Tesoro; 6) Istruzione pubblica e belle arti; 7) Lavori pubblici, Trasporti
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3) Nelle infezioni brucellari, sospendendo troppo presto il trattamento si è verificato talvolta un ritorno febbrile.
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All’uopo su piastre d’agar si eseguiva uno striscio e dopo 3-4 giorni di sviluppo, si deponeva in vicinanza della zona di sviluppo un’ansata di brodo
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