Art. 27.
Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente
Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità
Militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati: militari con meno di 40 mesi di servizio: soldati lire 25; caporali, 27; caporali maggiori, 30.