Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: 2377

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prese in conformità della legge, a norma degli articoli  2377  e 2378.
recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art.  2377  se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi
assembleare è impugnabile a norma dell'articolo  2377  del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero
d'oggi e su come il potere di impugnazione ex art.  2377  c.c. possa venir meno in seguito a particolari vicende che
il suo ultimo comma con il settimo comma dell'art.  2377  c.c., il quale prescrive, dopo l'annullamento di una
ulteriormente, rispetto a quelle generali degli artt.  2377  e 2379 c.c., il diritto di impugnazione del socio e del
alla legittimazione all'azione di annullamento ex art.  2377  c.c. della deliberazione da parte dell'ex amministratore
la deliberazione è impugnabile a norma dell'art.  2377  del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
(TUB e TUF) con le regole generali di cui agli artt.  2377  ss. c.c. In ragione del particolare ruolo istituzionale
la deliberazione è impugnabile a norma dell'art.  2377  del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe
divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art.  2377  del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
può assumere rispetto all'azione di cui all'art.  2377  c.c., le quali gli consentono di impugnare nella sua
a ritenere applicabile anche in questo contesto l'art.  2377  cod. civ. dettato per le s.p.a., sebbene con un correttivo:
ad impugnare le deliberazioni indicate dall'art.  2377  cod. civ. per i soci dissenzienti. L'onere di esternazione
quindi, la nautra dei provvedimenti previsti dall'art.  2377  c.c. precisando che essi devono tenere in considerazione
può assumere rispetto all'azione di cui all'art.  2377  c.c., le quali gli consentono di impugnare nella sua
e dell'annullabilità. La nuova formulazione degli artt.  2377  e 2379 c.c. non sembra lasciare spazio ad
divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art.  2377  del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
assembleari delle società, per le quali la legge (artt.  2377  e 2378 c.c.) appresta un apposito giudizio di impugnazione
dal meccanismo delle impugnazioni di cui agli artt.  2377  ss. c.c.; e, dall'altro, l'interpretazione di tali
tema di S.r.l., piuttosto che di quella prevista agli artt.  2377  ss. c.c. in tema di S.p.a.: il che lascia aperta la via per
bilanci, perché dal combinato disposto degli artt.  2377  ss. c.c. e 2434 bis c.c. si deduce che esiste l'obbligo per
anche a tutte le ipotesi di delibere invalide ex art.  2377  c.c., almeno quando adottate in violazione di norme