Art. 201.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle
possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; e) in caso di
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente
mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo; c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; d
dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto
documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; g) il documento
brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.
. I 14 aprile 2005, n. 185; TAR CM - Napoli sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; ord. Cons. Giust. Amm. SI sez. giur. 11 aprile 2005, n. 201.
L'A. passa in rassegna le seguenti pronunce delle Corti europee: TRIB. CE 22 dicembre 2004, causa T-201/04 in tema di procedimento per sospensione