Art. 201.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione
199, 200, 201, 202 e 203, di riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti.
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i