Art. 20.
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CV ... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV ... L. 70.000 4) da oltre 20 Fino a 30 CV ... L. 90.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV ... L. 110.000 6
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data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
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Art. 20
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1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20.
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4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera
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modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del
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2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle
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2. Il reddito è ridotto al 20 per cento: a) per le unità immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto
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; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
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1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai
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fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; b) commercianti al minuto, compresi gli ambulalanti: 20 per cento
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Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20
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