Art. 2.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2 e pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione ».
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione
della perdita di 2 milioni di tonn. annuali della Venezia Giulia. Nel 1946 il carbone di importazione è stato fornito quasi totalmente, ed in modo