Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Data a Milano, addì 8 giugno 1990
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
maggio 1990, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.