29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.
febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella
dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1o gennaio 1981.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento: a
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che
precedente articolo 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, numero 349.
all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di
quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
alla commissione di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa
procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa
assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n
servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni
1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni
dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, sono
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro
riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse
agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle
Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati; c
dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all'articolo 1-quater
nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali; d
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il
da Regolamento D.P.R. 16 giugno 1977,n.409).
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