Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e
giugno 1924, n. 1054.
del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del
giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; b) sui ricorsi per incompetenza, per
settembre 1931, n. 1776; 4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n