Art. 17.
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Art. 17.
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1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18.
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1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941
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Art. 17.
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Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1942-XX
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17 settembre 1925, n. 1819.
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data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1941-XIX, n. 9.
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Art. 17.
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La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.
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La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
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Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
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La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.
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La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.
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forme prescritte nell'art. 17.
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di cui all'art. 17.
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deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.
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stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.
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, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal
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, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si
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