Art. 16.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati
Art. 16.
La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con
Art. 16.
di commercio; 14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale; 15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 16) contributi di
Art. 16.