Art. 15.
La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
articolo 15.
articolo 15.
articolo 15.
degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante
determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di
ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni; b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle
Art. 15.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli
indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente
ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.