Art. 14.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII
Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della
Il termine di tre anni previsto nell'art. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la
11) e la cambiale in bianco (articolo 14).
Art. 14.
un boccone di pane!...) ha scelto l'ora che va dalle 12 alle 14 per la così detta colazione o pranzo; l'ora che va dalle 19 alle 21 per la così detta
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pioggia 8; pel sole (verdi) 10; fazzoletti tenui 20 dozzine; cravatte 50; gilets 20; stivali di pelle 14; per caccia 4; pantofole da casa silenziose
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sportello; non ha che a togliere, per un cambio, quelle segnate col N° 2 e i 14, operare egualmente per federe e asciugamani, e notare i nuovi numeri
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distenderla. 13. Stiramento e ripiegamento del piede. 14. Piegare alternativamente le gambe al ginocchio e distenderle verticalmente, con moto di mano
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