Art. 132.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
energie prodotte da fonti rinnovabili ed incentivazione; C. Cost. 31 marzo 2006, n. 132 in tema di ordinamento del personale dei Comuni; C. Cost. 28