Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127. -
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.
diritto
3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.
diritto
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
diritto
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
diritto
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
diritto
1. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
diritto
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
diritto
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione
diritto
a norma dell'articolo 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127
diritto
Articolo 127
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127
diritto
Art. 127 (R)
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
(Art. 127 T. U. 1926).
diritto
Atti del Governo, registro 309, foglio 127. - Mancini.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
Art. 127.
diritto
La sanatoria degli inquadramenti illegittimi prevista dall'art. 6, comma 17, della legge n. 127/97 e l'incertezza del diritto. Problematiche ancora
diritto
Annotazioni a margine della risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008
diritto