Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Stato all'obbligo da direttiva: responsabilità ex artt.  1218  o 2043 c.c.?
chiave comparativa con i principi generali di cui all'art.  1218  c.c., che costituisce la norma-cardine dell'intero sistema
che, prima d'applicare la prova liberatoria dell'art.  1218  c.c., vertente sul fatto impeditivo e/o estintivo, il
e la perizia dell'art. 1176 c.c. In questo modo, l'art.  1218  c.c. conterrebbe una autentica presunzione di colpa non più
riconducibile alla disciplina di cui agli artt.  1218  e ss. c.c. Di conseguenza, il danneggiato dalla condotta
avvalendosi della tutela prevista dagli artt.  1218  e ss., potrebbe essere sollevato dalle difficoltà
fornire la prova ai sensi dell'art.  1218  c.c., il datore di lavoro deve dimostrare di aver
inadempimento del pre-preliminare si applica l'art.  1218  c.c., ma non anche l'art.2932 c.c.
in base ai quali medico e struttura rispondono ex art  1218  c.c.; spazio anche alla distribuzione dell'onere della
meritevole di risarcimento ai sensi degli artt.  1218  ss.
adempimento o l'impossibilità della prestazione ex art.  1218  c.c., si configura solo a condizione che il creditore abbia
e danno, mentre è onere del medico, ai sensi dell'art.  1218  c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta,
ed al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1453 e  1218  c.c.
delle infezioni nosocomiali. La causa liberatoria ex art.  1218  c.c. viene identificata con l'assenza di negligenza da
riparto dell'onere della prova sancito dall'art.  1218  c.c. deve assolto dal lavoratore, attraverso la
responsabilità scolastica, di natura contrattuale, ex art.  1218  c.c., e aquiliana, con riferimento, oltre che ai generali
la gravidanza. In virtù di quanto sancito dall'art.  1218  c.c., sorge a carico del medico inadempiente l'onere di
di fornire la prova liberatoria di cui all'art.  1218  c.c. Con riguardo al nesso eziologico, si prende in esame
l'applicazione del regime probatorio desumibile dall'art.  1218  c.c., in forza del quale è onere della scuola provare che
responsabilità medica in termini di responsabilità ex art.  1218  c.c. - derivante da contratto o da contatto sociale -
responsabilità da l'inadempimento delle obbligazioni (art.  1218  c.c.) - quale ne sia la fonte (contratto o legge) - ed il
seconda che si tratti di responsabilità contrattuale (art.  1218  c.c.) oppure extracontrattuale (art. 2043 c.c.), sono
dell'inadempimento, così come è disposto dall'articolo  1218  Codice civile, si giustifica con il criterio della
della prova gravante sull'investitore ai sensi dell'art.  1218  c.c., non appare conforme ai caratteri che connotano nella
da contatto sociale, di natura contrattuale (ex art.  1218  c.c.), spetta al danneggiato provare, accanto al danno,
contrattuale, e specialmente del disposto dell'art.  1218  c.c. Solo una corretta interpretazione, che da un lato
di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art.  1218  c.c. La Suprema Corte, comunque, esclude il nesso causale
Responsabilità civile che, conseguente, ex art.  1218  c.c., alla violazione di uno specifico obbligo giuridico
civile che nasce dalla lettura combinata degli artt.  1218  c.c. e 1173 c.c. e che, diversamente dalla responsabilità
Si applica pertanto la disciplina di cui agli artt.  1218  c.c. e ss. D) Causa in concreto del contratto. Ragione
presuntivi propri della responsabilità contrattuale ex art.  1218  c.c., conducono di fatto alla cancellazione del principio
tra la distribuzione dell'onere probatorio dell'art.  1218  c.c. e quella sancita dall'art. 2048 c.c. - il medesimo
delle norme civilistiche sull'illecito contrattuale (artt.  1218  e segg. c.c.) e non anche in forza della speciale
operano gli ordinari rimedi previsti dagli artt.  1218  ss. c.c., ossia la costituzione in mora del debitore e il
gioco è soltanto l'esperibilità dell'azione di cui all'art.  1218  c.c., come mezzo per ottenere il risarcimento che comunque
contrattuale. La responsabilità che consegue, ex art.  1218  c.c., alla violazione di un’obbligazione, qualunque ne sia
al caso di specie il regime probatorio di cui all'art.  1218  c.c., e la responsabilità dell'insegnante potrà essere
2059 c.c.) in presenza di responsabilità contrattuale (art.  1218  c.c.).
responsabilità da inadempimento ex art.  1218  c.c., di una precedente obbligazione, concerne non solo
scolastico e insegnante, una responsabilità ex art.  1218  c.c.
sia il titolo dell'azione risarcitoria, contrattuale (art.  1218  c.c.) od extracontrattuale (artt. 2043 o 2048 c.c.).
è di natura indennitaria, riconducibile nell'area dell'art.  1218  c.c., ed è diretto a compensare l'avente diritto della
la responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art.  1218  c.c. in quanto sia stato accertato nel corso del giudizio
sono interamente riconducibili alla disciplina dell'art.  1218  c.c., ove opera il caso fortuito, essendo invece
alla luce del combinato disposto degli artt. 1780 e  1218  c.c.
il regime probatorio previsto dalla norma dell'art.  1218  c.c., in virtù del quale è sufficiente che il creditore
causa per lo stesso di responsabilità contrattuale ex art.  1218  c.c. Conseguentemente, spetta al sanitario, una volta che
del debitore che, disciplinata in generale dall'art.  1218  c.c. , implica necessariamente il riferimento a un
rilevano come la nozione di danno, su cui si fonda l'art.  1218  c.c., in uno con la peculiare spontaneità delle patologie
sanitaria perciò tenuta al risarcimento del danno ex art.  1218  c.c., da valutarsi secondo i criteri generali di cui agli
clausole penali, nonché il risarcimento del danno ex art.  1218  c.c. (materia, questa, che forma oggetto dei due primi