Art. 1096.
diritto
Art. 1096.
diritto
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
diritto
e di inapplicabilità del rito speciale ex art. 23-bis I. Tar alle azioni risarcitorie; sez. VI n. 1096/2005 in materia di responsabilità della p.a
diritto