Art. 108.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni
Art. 108.
La disciplina della vendita dei quotidiani e dei periodici, dopo un periodo di sperimentazione attuato a seguito della l. 108/1999 è stata riordinata
spesa tra quelle di rappresentanza, soggette alle limitazioni previste dall'art. 108 del T.U.I.R.
Dopo la ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, intervenuta con legge 16 marzo 2001, n. 108, e, soprattutto, con la nuova direttiva
L'A. passa in rassegna le seguenti pronunce della Corte costituzionale: C. Cost. 18 febbraio 2005, n. 108 in tema di legislazione regionale umbra