Art. 1.
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione
modificazioni all'originario progetto per il ritorno alla giuria popolare. Le nuove Corti d'assise cominceranno a funzionare il 1° gennaio 1947 secondo il nuovo