La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.
Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
Nonostante il fatto che, sotto il profilo formale, i ruoli connessi al recupero coattivo delle pene pecuniarie irrogate a seguito di decreto penale di condanna siano emessi dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli importi dovuti non sono ammessi alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002, stante la speciale natura delle somme in oggetto, il cui abbandono totale o parziale dovrebbe essere disposto con le modalità previste per l'indulto dall'art. 79 Cost..
., a commento di due pronunce relative all'adottabilità di un minore in casi particolari, passa in rassegna gli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in materia di stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità di un minore, con particolare riferimento alle ipotesi di malattia mentale del genitore e di fatiscenza delle condizioni igienico sanitarie in cui versano i minori conviventi con un parente.
Il volontario abbandono dell'imputato della comunità terapeutica, cui è stato affidato durante la prova per il recupero dalla tossicodipendenza, non è di per sé sufficiente ad affermare che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sentenza non è condivisibile perché la "svalutazione" dell'avviamento che era già iscritto nel bilancio della società acquisita trovava spiegazione in considerazioni di natura economico-gestionale attinenti ad un riassetto, voluto dal gruppo acquirente, delle attività appartenenti alla società acquisita, con abbandono del brand e dell'insegna cui corrispondeva l'avviamento iscritto in bilancio.
Con la legge n. 149/2001 è stato inserito, tra i provvedimenti provvisori che il Tribunale per i minorenni può disporre durante il procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore, il collocamento temporaneo dello stesso presso una famiglia. E' stata, dunque, legislativamente prevista questa terza forma di affidamento, già da tempo adottata dalla giurisprudenza, che si differenzia sia dall'affidamento c.d. familiare sia da quello preadottivo, ma non ne viene predisposta la regolamentazione. L'A. si sofferma sul c.d. rischio giuridico che l'affidamento provvisorio presenta, sulla funzione dell'istituto e, quindi, sulla disciplina che, utilizzando lo strumento analogico, può ritenersi ad esso applicabile.
Il dibattimento continua a non essere in grado di smaltirne il prodotto, con conseguente, elevato, rischio di prescrizione anche di quei reati che trasmettono ai torinesi un senso di abbandono e di sfiducia nella risposta giudiziaria. Che fare, dunque? Innanzitutto, abbandonare i luoghi comuni e cercare di conoscere e di interpretare la realtà.
Il contributo è volto a valutare se la società di trasformazione urbana possa essere lo strumento giuridico idoneo a valorizzare peculiari aree territoriali, rappresentate dagli antichi borghi, tipici dell'entroterra di molte realtà regionali, nei quali il degrado è soprattutto ingenerato dall'alto tasso di abbandono da parte degli stessi proprietari. Si sono intese, inoltre, approfondire le interrelazioni tra la disciplina speciale, afferente la società di trasformazione, e la problematica più generale dell'affidamento di contratti pubblici alle società miste, stante la recente evoluzione che sta investendo quest'ultimo istituto.
La decisione segna in tal modo il definitivo - e "storico" - abbandono del vecchio criterio del luogo di diffusione della notizia diffamatoria, dettando un criterio unitario assai più idoneo ad assicurare anche sul piano processuale la tutela del diffamato "soggetto debole".
Nell'analizzare il delitto d'infanticidio l'A. si sofferma sulla natura della causa sceleris e, muovendo dall'orientamento confermato in quest'ultima pronuncia della suprema Corte, analizza l'evoluzione interpretativa compiuta dalla giurisprudenza di legittimità sulle condizioni di abbandono materiale e morale, passate dall'essere criterio obiettivo in base al quale concedere un trattamento più mite, a criterio soggettivo, destando così qualche perplessità sulla ragione stessa sulla quale quel privilegio si fonda.
La Suprema Corte, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale più recente incline alla valutazione della causa del contratto in termini concreti ed individuali (con il conseguente abbandono della definizione dell'elemento causale quale funzione economico-sociale), ha affermato - in materia di vendita di pacchetti turistici - che qualora le finalità e i motivi specifici della scelta della vacanza siano rimasti frustrati, viene meno la causa del contratto quale funzione economico-individuale del singolo negozio. In questa prospettiva, la causa rileva tanto sul piano genetico, quanto su quello funzionale. Ne consegue che il contraente che vede sfumare l'interesse non patrimoniale del contratto ha diritto al risarcimento del danno morale.
La rottamazione dei ruoli coattivi precedenti al 2000 introdotta dalla legge di stabilità 2013 rappresenta un paradossale premio ai contribuenti insolventi, a causa dell'inefficienza del sistema della riscossione coattiva, e rischia di essere l'ennesimo danno per i comuni, nell'ambito del travagliato rapporto con Equitalia, per iniziare a risolvere uno dei principali problemi legati al preventivato abbandono del settore delle entrate locali da parte dell'Agente della riscossione, che è appunto rappresentato dalla enorme mole di crediti inesigibili accumulatisi nell'ultimo ventennio.
Nell'annotata sentenza viene ripreso ed applicato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la scelta tra esecuzione della disposizione testamentaria e abbandono della disponibile, anche nel caso riguardi beni immobili, può essere esercitata oralmente o anche avvenire tacitamente, potendo poi essere provata con testimoni e presunzioni. Nel commento si esprime adesione all'orientamento che riconosce al legittimario la possibilità di esercitare la scelta senza particolari formalità, sottolineando tuttavia il carattere recettizio dell'atto di scelta e la conseguente necessità che lo stesso sia comunicato ad un soggetto determinato possa nuocere alla certezza dei rapporti giuridici.
Il dilemma etico, ritenere o no moralmente legittima l'adozione degli embrioni in stato di abbandono, è analizzato all'interno di prospettive che condividono come premesse sia il riconoscimento dello statuto personale dell'embrione umano, sia una valutazione moralmente negativa delle tecniche di generazione extracorporea. Lo scopo è quello di verificare la coerenza interna tra queste premesse e la tesi della adottabilità degli embrioni, facendo riferimento a due possibili modelli interpretativi: quello che pone la vita come valore assoluto e quello che considera la vita un valore fondamentale.
Facendo seguito all'entrata in vigore dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, le ordinanze in commento hanno rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, di stabilire se sia giunta l'ora del definitivo abbandono di due importanti strumenti tecnici (trasferimento della proprietà mediante occupazione acquisitiva, ovvero per rinuncia abdicativa del proprietario), di governo della complessa materia dell'espropriazione sostanziale. Venendo meno tali strumenti, parrebbe preclusa al privato la possibilità di ottenere, a titolo di risarcimento del danno, il controvalore in denaro del proprio fondo illegittimamente trasformato. Il lavoro si interroga sulle problematiche indotte dal nuovo assetto regolatorio prospettato, valutandone i limiti, e suggerendo alcuni possibili rimedi.
Ciò dicasi, in particolare, per quanto attiene alla natura indisponibile del diritto soggettivo al riconoscimento del figlio, alla conseguente radicale nullità di un suo eventuale atto di rinuncia ed all'individuazione delle ipotesi (nella specie: riconoscimento successivo all'affidamento preadottivo e permanenza dello stato di abbandono nonostante il tempestivo riconoscimento) in cui esso soccombe di fronte all'interesse eccezionalmente differente del minore a vivere in una famiglia sostitutiva accudente.
Per comprendere le ragioni su cui si basa la profonda diversità sul piano sanzionatorio delle due fattispecie, sviluppa un'approfondita analisi storico-sociale volta all'individuazione delle motivazioni che in passato hanno indotto il legislatore ad accordare un "privilegio" alla madre che, in condizioni di abbandono materiale e morale, è spinta a commettere infanticidio. L'A. evidenzia che proprio su tali circostanze si innestano i maggiori punti problematici della disciplina, soprattutto alla luce della differente e rinnovata società attuale. Tali divergenze rispetto al passato emergono in particolare dall'analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali riportati dall'A.
L'altro rilevante mutamento riguarda il definitivo abbandono della potestà, sostituita dalla responsabilità genitoriale, espressione che intende sottolineare il passaggio da una prospettiva incentrata sui poteri dei genitori e sulla soggezione del figlio a quella in cui predomina il dovere di cura volto all'attuazione dell'interesse del figlio. Nonostante la recente riforma, già si affacciano nuovi scenari, specie con riferimento alla c.d. omogenitorialità, che si impone all'attenzione della giurisprudenza e del legislatore.
L'A. ritiene che la fattispecie di adozione di cui all'art. 44, lett. d) non possa prescindere dalla condizione di abbandono (o di semiabbandono) del minore, intesa come mancanza di figure genitoriali idonee. L'adottabilità del figlio minorenne da parte del partner o dell'altra persona dell'unione richiederebbe pertanto un intervento legislativo che modifichi in senso estensivo l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 44, od in alternativa l'intervento della Consulta. La modifica in tal senso della disciplina dell'adozione richiederebbe però anche un intervento del legislatore sulla disciplina della maternità surrogata,potendo talvolta l'adozione in casi particolari costituire i segmento conclusivo di un procedimento di procreazione eseguito ad opera di terza persona su ordine dell'adottante stesso e del proprio partner o coniuge.