Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitanti

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Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

40829
Stato 1 occorrenze

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Legge Costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 - Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

59623
Stato 1 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'art. 54-ter durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60032
Stato 2 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »; c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato; d) all'articolo 12, le parole « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale; b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta; d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni: 1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale; 2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia; 3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni; 4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; 5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi; 6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati; 7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6, la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2 tenuto conto di quanto disposto dal numero 6, sceglie fra i quozienti cosa ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti; 8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7. Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6; 9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3, che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista; 10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4 hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista; e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente: 1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età; 2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno; f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.

70944
Stato 1 occorrenze
  • 1990
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

Induced abortion in today's world - abstract in versione elettronica

82307
Spaziante, Ermenegildo 1 occorrenze
  • 2000
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Da una popolazione complessiva di 997 milioni di abitanti, i casi di aborto indotto sono stati 6.126.000 durante l'anno 1996. Una discreta diminuzione (20%) è stata registrata annualmente tra il 1994 e il 1996. I cambiamenti non sono uguali per tutte le aree geografiche esaminate. La diminuzione più evidente è stata registrata nelle aree geografiche con una incidenza di aborti precedente più alta, specialmente quelle che avevano sperimentato il sistema politico sovietico o l'ideologia marxista. Lo studio riporta le comparazioni tra il fenomeno abortivo, la natalità, la mortalità infantile, le condizioni socio-economiche. Una correlazione inversa viene alla luce tra i tassi di abortività indotta e l' "indice di sviluppo umano", specialmente a confronto del livello culturale e del prodotto interno lordo pro capite. L' A. suppone che nelle regioni più sviluppate la diminuzione della abortività registrata sia associata anche al largo uso di metodi contraccettivi. Nelle regioni meno sviluppate dell'ex Unione Sovietica la diminuzione degli aborti indotti può essere correlata con l'attenuazione del potere dello Stato sul controllo coercitivo delle nascite. L' A. ipotizza che l'ampia diffusione degli aborti indotti, specialmente se ripetuti, è anche un importante fattore di depressione morale, sociale ed economica. Nel mondo che cambia l'aborto volontario è ancora una persistente forma di miseria. Anche la scuola, quale fondamentale agenzia educativa, è stata chiamata a fornire il suo contributo per favorire una cultura bioetica o una educazione alla bioetica, attraverso un Protocollo d'intesa siglato nell'ottobre 1999 tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Comitato Nazionale per la Bioetica riguardante l'inserimento stabile della bioetica nelle scuole italiane.

Enti locali: il conto consuntivo dell'esercizio 1999 - abstract in versione elettronica

82377
Arcidiacono, Salvatore 1 occorrenze
  • 2000
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il presente lavoro oltre a menzionare tutte le procedure da seguire per pervenire ai risultati del conto di amministrazione, del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio, per quest'ultimo (con riferimento agli Enti con popolazione inferiore a 5 mila abitanti) espone la procedura con scritture economiche estremamente semplificate per evitare la redazione con il sistema proveniente dal d.p.r. 421/1979. Lo scritto si conclude con l'esposizione dei tempi e delle procedure per la rendicontazione degli agenti contabili a denaro e a materia.

A quando una normativa sugli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande? - abstract in versione elettronica

85743
Cardosi, Gianfranco 1 occorrenze
  • 2003
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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A livello di programmazione esiste una palese ed ingiustificata disparità di situazioni giuridiche tra Comuni, rispettivamente, sopra e sotto i 10 mila abitanti in quanto i primi hanno potuto, volendolo, sottrarsi al parere, obbligatorio e vincolante, della commissione comunale, mentre i secondi, che rappresentano la maggioranza, devono ancora sottostare al parere della commissione provinciale. Nel momento in cui l'orizzonte normativo ed il quadro delle competenze sono stati chiaramente delineati e definiti dalla decisione della Corte Costituzionale n. 306 del 2001 e dall'art. 117 Cost., riformulato dalla l. cost. 3/2001, si rende necessario ed urgente rimodulare, da parte delle Regioni, competenti in materia, la normativa di settore. Scopo dell'A. è quello di sollecitare il legislatore regionale ad attivarsi in merito tenendo conto, tra l'altro, che il comparto dei pubblici esercizi non è da meno di quelli dell'ambulantato, del commercio a posto fisso tradizionale, dei giornali, dei carburanti, più volte regolamentati, anche a distanza di poco tempo, dal legislatore regionale.

I notai del Sacco: Roma e l'occupazione dei Lanzichenecchi del 1527-28 - abstract in versione elettronica

109407
Esposito, Anna; Vaquero Pineiro, Manuel 1 occorrenze
  • 2009
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Per il periodo dell'occupazione della città da parte delle truppe dell'imperatore Carlo V (dal 6 maggio 1527 al 16/17 febbraio 1528) sono stati schedati tutti i protocolli del più importante fondo notarile romano, quello del Collegio dei Notai capitolini, oggi conservato nella sua quasi totalità nell'Archivio di Stato di Roma, oltre ad occasionali incursioni in altri fondi, per cercare di evidenziare la realtà di una città occupata, le reazioni, gli adattamenti o semplicemente i comportamenti dei suoi abitanti e dei soldati, per poi tentare una valutazione degli effetti che si ebbero sulla struttura sociale ed economica della città, sullo sfondo dei problemi storiografici già noti. Il nostro intervento si articolerà perciò in primo luogo sul Sacco come problema storiografico; quindi sul contributo che l'analisi della documentazione notarile può fornire sia per illuminare un oggetto - la città di Roma - solo parzialmente esaminato dalla storiografia, sia per arricchire il dibattito storiografico con l'apporto di fonti diverse da quelle letterarie, diaristiche, epistolari finora maggiormente prese in considerazione.

Il nuovo sistema di cure domiciliari integrate e di standard assistenziali: un'analisi epidemiologica per la stima del fabbisogno in Calabria - abstract in versione elettronica

127899
Scorzafave, Salvatore; Nardella, Sandro 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Di questi, 14.347 sono soggetti anziani corrispondenti al 3,78% del totale degli anziani, un valore di poco superiore a quello dell'indicatore S.06 (3,5% - percentuale di anziani assistiti in ADI sul totale degli ultrasessantaquattrenni), obiettivo di servizio da raggiungere entro il 2013. per quanto riguarda il fabbisogno personale, si stima, per l'intera Regione, un fabbisogno di 463 unità infermieristiche e 726 Operatori Socio-Sanitari (OSS), corrispondenti ad un numero di unità di personale ogni 100.000 abitanti di 23 per gli infermieri e 36 per gli OSS. Il lavoro rappresenta un primo contributo, da integrare nel tempo, a supporto della regione nei processi di programmazione dell'offerta dei servizi.

Le società pubbliche nel mercato alla luce dell'art. 14, comma 32, d.l. 78 del 2010 - abstract in versione elettronica

134271
Gilberti, Biagio; Ilaria, Rizzo 1 occorrenze
  • 2012
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La norma prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possano costituire società nonché che entro il 31 dicembre del 2013 i comuni debbano mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero che debbano cederne le partecipazioni. Sebbene la norma confermi l'attenzione del legislatore per le società pubbliche, ben diversa appare la ratio ispiratrice rispetto a quella delle precedenti riforme. L'art. 14, comma 32 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, infatti, mira unicamente al contenimento della spesa pubblica. E, tuttavia, benché in linea astratta l'intento sia senz'altro ammirevole, sul piano pratico la disciplina è risultata di difficile comprensione e coordinamento con le restanti norme. Se ne ritrae, quindi, la sensazione che il quadro delle norme relative alla posizione delle società pubbliche sul mercato pare necessitare di un riesame complessivo, volto ad appurare se, da una lettura combinata delle stesse, emerga un quadro di regole, che ad onta delle pur differenti finalità perseguite, evidenzi in definitiva un quadro armonico o, piuttosto, incongruenze e lacune.

Modello di procedura concorsuale con stazione unica appaltante per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - abstract in versione elettronica

134579
Durante, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Qualora fosse nelle intenzioni di una Società iscritta all'Albo dei riscossori di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 realizzare un "Progetto Pilota" inquadrabile nel novero della Fiscalità Locale, ed in particolare, nella sfera d'azione dei comuni impositori, predisponendo tutto quanto risulti necessario sia formalmente che informalmente per la realizzazione di un Modello Aggregativo finalizzato alla concretizzazione di una "Centrale di Committenza ad hoc" che consenta agli enti impositori eventualmente interessati, in osservanza alla normativa attualmente vigente in sede civile, amministrativa e tributaria, l'esternalizzazione di tutti i servizi nonché delle attività relative alla gestione delle entrate locali di qualsiasi genere e natura anche cosiddette "propedeutiche" (o preliminari) rispetto all'attività di accertamento, dell'attività di accertamento strictu sensu nonché dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie (lci - Tarsu e Tributi minori), facendo particolare attenzione alle esigenze impositive dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il presente lavoro, attraverso una panoramica imprescindibile sulla normativa di riferimento, affronta la problematica in questione, cercando di evidenziare le possibili modalità operative che possono legittimare rendendo fattibile l'esternalizzazione dell'attività accertativa e di riscossione dei tributi locali e delle entrate extratributarie riconducibili a piccoli e piccolissimi comuni.

Fondi gravati da usi civici e mutamento di destinazione. Gara ad evidenza pubblica e variazione conforme al piano territoriale - abstract in versione elettronica

137765
Santarsiere, Vittorio 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La "sclassificazione" richiede di ponderare il danno che un cambio di destinazione apporterebbe negli interessi degli abitanti a fronte della utilità che si conseguirebbe per effetto della innovazione impressa al bene, incompatibile con gli usi civici. I fondi sottoposti a tali usi non possono sottrarsi alla loro destinazione con la sola determinazione dell'ente locale (Comune), né soddisfa l'accondiscendenza della variazione il solo vantaggio derivante dal nuovo impiego del fondo.

Le strategie degli Organismi sovranazionali ed internazionali sull'alcol e le indicazioni per i luoghi di lavoro - abstract in versione elettronica

146111
Persechino, B.; Laurano, P.; Vitali, S.; Fortuna, G.; Manca, S.; Valenti, A.; Iavicoli, S. 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Sono soprattutto gli abitanti della Regione Europea dell'OMS a registrare il primato del consumo di alcol "pro capite" a livello globale; ormai da diversi decenni, quindi, Unione Europea (UE) e OMS sono impegnate nella definizione e nella diffusione di strategie di intervento da raccomandare agli Stati membri al fine di fronteggiare, in modo condiviso ed integrato, l'abitudine del consumo dannoso di alcol. Una tappa significativa è rappresentata dalla trasformazione, successivamente agli anni '90, dei concetti di "uso" e "abuso" rispettivamente in "comportamento a basso o ad alto rischio", in relazione a diversi parametri tra i quali, innanzitutto, la quantità di alcol assunto. Una particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata all'impatto negativo dell'alcol sulla capacità lavorativa, in termini di assenteismo, perdita di competitività e produttività, ricadute su terzi. L'ILO stima che, globalmente, circa il 3% della forza lavoro sia affetta da alcoldipendenza; in proposito, nell'ultimo decennio, la politica dell'ILO è stata indirizzata a non discriminare il lavoratore con problemi alcol correlati, bensì a considerare l'uso/abuso di sostanze come qualsiasi altro problema di salute da gestire. La UE, l'OMS e l'ILO sono quindi impegnate da oltre un ventennio ad individuare "policy" a livello sovranazionale ed internazionale e ad elaborare strategie comunitarie e globali sull'alcol, seppure l'efficacia delle politiche e delle azioni dedicate a fronteggiare le problematiche alcol-correlate appare comunque subordinato alla messa in atto di specifiche azioni nazionali e locali integrate e condivise.