Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

35397
Stato 1 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36029
Stato 1 occorrenze

Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata; e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata; f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37956
Stato 2 occorrenze

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche: a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia può richiedere l'intervento ai sensi dell'articolo 6; b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell'articolo 42; c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società di gestione indicate negli articoli 61 e 80; d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell'articolo 78; e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio; f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società indicata nell'articolo 69, comma 1; g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.

Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

42058
Stato 4 occorrenze

Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive; d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.

Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il Consiglio dell'ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207; h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

44705
Stato 2 occorrenze

Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

72222
Stato 2 occorrenze

La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

Continuità e innovazione nella disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali - abstract in versione elettronica

86097
Santoni, Francesco 1 occorrenze
  • 2003
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Vengono in particolare analizzati l'allargamento del campo di applicazione alle astensioni dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, le nuove modalità di proclamazione e le procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per le parti, salva la possibilità di ricorrere ad una mediazione di pubblici poteri all'uopo abilitati. L'A. sottolinea come la legge abbia attribuito nuovi poteri alle associazioni degli utenti e alla Commissione di Garanzia, la quale può ora deliberare le sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi, dei sindacati e dei datori di lavoro e di verificarne l'avvenuta applicazione. Vengono inoltre approfonditamente analizzati i nuovi profili della precettazione e la funzione della Commissione di garanzia di emanare provvisorie regolamentazioni in sostituzione della precedente proposta, nonché la disciplina del procedimento di valutazione dei comportamenti conflittuali.

Funzione di controllo interno negli intermediari finanziari: la formula dell'outsourcing - abstract in versione elettronica

86501
Sanguinetti, Arturo 1 occorrenze
  • 2004
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'attività degli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio dispongono che tali soggetti istituiscano la funzione di controllo interno affidata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto alle strutture sottoposte al controllo e in posizione di adeguata indipendenza e che risponda del suo operato esclusivamente al consiglio di amministrazione e la collegio sindacale (interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia) con obiettività ed imparzialità. Il responsabile della funzione si pone quindi come il garante - unitamente al collegio sindacale - dell'affidabilità del sistema dei controlli, assicurando la copertura dei rischi più significativi e l'ottimizzazione dei processi aziendali ed è lasciata alla autonoma responsabilità aziendale definire l'assetto dei controlli e predisporre le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento del sistema di controlli interni efficienti ed efficaci nonché individuare il responsabile della funzione di controllo interno. In questi ultimi anni, dopo il primo rodaggio delle norme che disciplinano tale attività, si va diffondendo presso gli intermediari, sia per le concrete difficoltà nell'individuare soggetti particolarmente versati nell'attività di governance e di controllo sia in quanto la limitata complessità operativa può rendere eccessivamente oneroso destinare stabilmente personale alla funzione, il ricorso alla formula dell'outsourcing, previo parere positivo della Banca d'Italia e della Consob. La scelta dell'outsourcer - società o singolo professionista - deve risultare formalizzata in un accordo scritto che definisca gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli, le modalità e la frequenza dei reports al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, i collegamenti con le funzioni svolte dal collegio sindacale, la possibilità di rivedere le condizioni del servizio, la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise, gli obblighi di riservatezza, l'accesso completo e immediato delle Autorità di vigilanza alla documentazione prodotta dall'outsourcer.

Rappresentatività sindacale e conflitto nei servizi pubblici essenziali - abstract in versione elettronica

88115
Santoni, Francesco 1 occorrenze
  • 2004
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Una soluzione del problema appare tuttavia ineludibile, come emerge dalle difficoltà di accertare le responsabilità delle coalizioni minori o dei gruppi spontanei, abilitati a proclamare lo sciopero senza subire alcuna sanzione ove commettano violazioni della legge.

Necessità di una rilettura della normativa che disciplina la vendita di quotidiani e periodici di cui al d.lgs. 170/2001 - abstract in versione elettronica

88305
Cardosi, Gianfranco 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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L'emanazione di quest'ultimo provvedimento non ha certo dissipato dubbi ed incertezze operative che, già all'epoca di vigenza della l. 108, portarono alla emanazione della circolare n. 3842/C/2000, con la quale si tentò di chiarire alcuni dei punti più controversi della normativa che, com'è noto, riguardavano la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi abilitati a vendere sia i quotidiani che i periodici; il decidere se "l'ovvero" usato dal legislatore nell'individuare i punti non esclusivi significasse "in alternativa" oppure "e", e se "per l'aver effettuato" valesse anche "il tentativo di aver effettuato" ed altri ancora. Chi sperava in un chiarimento dalla l. 170, di riordino del sistema, è rimasto, a nostro avviso, assai deluso. Oggi che la competenza esclusiva in materia di commercio è delle Regioni si è cercato, con questi appunti, di porre alla loro attenzione il problema affinché, nel disegno di rilettura in atto di tutta la normativa di settore, per farla propria - vedasi la normativa del commercio, pubblici esercizi, carburanti ecc. - anche in vista della raccolta in codici e t.u., non si dimentichi il comparto della stampa quotidiana e periodica e lo si doti, finalmente, di una legge chiara, leggibile, facilmente interpretabile e applicabile.

Modificata l'asseverazione degli studi di settore - abstract in versione elettronica

91835
Trevisani, Andrea 1 occorrenze
  • 2006
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Nonostante le modifiche apportate, in sede di conversione in legge del d.l. n. 203/2005, all'asseverazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, volte a rivitalizzare l'utilizzo di tale istituto, risulta evidente la necessità di un ulteriore intervento legislativo teso a razionalizzare l'intera disciplina, mediante interventi che siano mirati (i) ad espungere dalla disciplina dei CAF l'intera materia dell'asseverazione e a collocare la stessa all'interno delle disposizioni sull'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, (ii) a mantenere l'estensione della possibilità di asseverare gli studi di settore anche in capo ai funzionari e dipendenti delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie, (iii) a rafforzare le responsabilità in caso di infedele asseverazione e (iv) a prevedere vantaggi per i contribuenti le cui dichiarazioni siano asseverate.

I doveri del collegio sindacale e il paradosso dell'"antiriciclaggio": l'obbligo e il non obbligo - abstract in versione elettronica

92911
Di Maio, Federico 1 occorrenze
  • 2006
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La legge comunitaria 2005 (l. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 22) ha confermato la necessità di riformare la norma (art. 10 d.l. n. 143/1991) che dispone l'etero-controllo sulle attività che rientrano sotto la disciplina di prevenzione del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e impone al collegio sindacale degli intermediari abilitati di farsene carico. Questo quasi in concomitanza con il "parere n. 98-2005" del Comitato antiriciclaggio che, in una lettura dimentica della scissione operata dall'art. 156 d.lg. n. 385/1993, non si è avveduto del paradosso che la medesima attività, soggetta ai medesimi vincoli, impone agli stringenti obblighi dell'etero-controllo in relazione alla forma sociale dell'intermediario; per cui si contemplano intermediari con etero-controllo nell'ambito della medesima disciplina e della identica attività.

I "prodotti di gastronomia" consumabili negli esercizi di vicinato - abstract in versione elettronica

99671
Cardosi, Gianfranco 1 occorrenze
  • 2007
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Con sempre maggiore frequenza ci viene posto un quesito che riguarda l'esatta individuazione dei "prodotti di gastronomia" ed è correlato la fatto che detti prodotti sono, oggi, somministrabili sul posto, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, senza necessità di alcun adempimento formale - cioè senza richiedere autorizzazioni né presentare dichiarazioni di inizio di attività - in tutti gli esercizi di vicinato, abilitati alla vendita di prodotti alimentari. In particolare, ci viene richiesto se, nei prodotti di gastronomia, sono comprese le bevande. Nel premettere che la materia è, attualmente, di esclusiva competenza delle Regioni, si rimanda a quanto dalle stesse sarà previsto nelle relative discipline di settore - commercio in genere, artigianato, pubblici servizi, ecc. - e chiarito, eventualmente, con circolari o risoluzioni. Ci permettiamo comunque di esprimere anche un nostro modesto pensiero in merito, sperando di fare cosa utile a quanti sono interessati ai problemi trattati.

Cessione di quote di s.r.l.: al commercialista il ruolo centrale di "certificatore" - abstract in versione elettronica

111003
Ianniello, Barbara 1 occorrenze
  • 2009
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., ha sollevato tuttavia dubbi sul ruolo degli intermediari abilitati che devono provvedere al deposito dell'atto presso il Registro delle imprese e sulle concrete modalità di assolvimento delle imposte di bollo e di registro. A sciogliere gran parte delle incertezze operative interviene, adesso, l'attesa circolare n. 5/IR del 2008 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che precisa non solo gli adempimenti tributari e di trasmissione dell'atto, ma anche le responsabilità e gli obblighi di verifica gravanti sui commercialisti.

Profili tributari della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo - abstract in versione elettronica

111013
Lupi, Raffaello 1 occorrenze
  • 2009
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Il recepimento fiscale degli IAS, per i soggetti abilitati ad applicarlo anche nel bilancio civile, è avvenuto in un contesto di timori e cautele, in cui le valutazioni di bilancio venivano confuse con i temi dei bilanci falsi e della frode, sovrapponendo piani del tutto diversi tra di loro. È un riflesso specifico della più generale carenza di chiavi di lettura del ruolo della grande impresa nella tassazione analitico aziendale, da cui è nata una applicazione dimezzata dagli IAS; la loro valenza è stata infatti esclusa per le c.d. disposizioni di competenza interna, attinenti cioè alla ripartizione nel tempo dei costi, attraverso l'ammortamento, ed alla loro anticipazione attraverso gli accantonamenti. La classificazione in bilancio, qualificazione e imputazione a periodo restano comunque ampie aree per la valenza fiscale degli IAS.

La comunicazione della decurtazione di "punti patente" - abstract in versione elettronica

118515
Cavalieri, Eleonora 1 occorrenze
  • 2010
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Piemonte in commento è interessante sotto due profili, il primo attiene al valore della comunicazione della variazione del punteggio effettuata dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il secondo riguarda il riparto di giurisdizione in merito all'ordine di revisione della patente di giuda adottato ai sensi dell'art. 126 bis. Quanto al primo aspetto, la decisione ribadisce il carattere necessario ed imprescindibile della comunicazione, che mette il guidatore nella condizione di accedere ai sistemi di riabilitazione previstiti dall'ordinamento per ripristinare il punteggio originario. L'affermazione, in linea di principio condivisibile, lascia però adito a dubbi circa lo spazio residuo per l'applicazione dell'art. 21 octies, l.n. 241/1990, soprattutto nei casi in cui fosse provata la conoscenza della decurtazione del punteggio da parte del destinatario del provvedimento. Quanto al secondo profilo, relativo al riparto di giurisdizione, merita attenzione il delinearsi di due opposti orientamenti giurisprudenziali. Da un lato, quello secondo cui anche per il provvedimento di revisione della patente disposto in conseguenza dell'esaurimento dei punti, così come per il provvedimento di revisione adottato ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Dall'altro, quello che, al contrario, ritiene che la natura sanzionatoria e non discrezionale del provvedimento radichi la giurisdizione del giudice ordinario. Su entrambi i profili vale soffermarsi, anche in considerazione delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione.

Formazione professionale e apprendistato in Spagna e in America Latina - abstract in versione elettronica

120689
Lacavex Berumen, Maria Aurora 1 occorrenze
  • 2010
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., la legislazione messicana prevede che la formazione e l'istruzione vengano fornite dal datore di lavoro o da soggetti abilitati, iscritti in appositi registri tenuti dal Ministero del lavoro e del welfare. Da ultimo, l'A. fa una considerazione sui contratti di formazione: questi rappresentano una forma contrattuale pensata a favore del datore poiché laddove il periodo di formazione si concluda senza successo, il contratto si risolve automaticamente senza nessun aggravio per le parti.

Per una storia delle relazioni industriali e di lavoro in Italia: dal totalitarismo alla democrazia - abstract in versione elettronica

123759
Merli Brandini, Pietro 1 occorrenze
  • 2011
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Segue a questa fase l'affermarsi del regime corporativo, in cui le libere associazioni dei lavoratori e degli imprenditori divengono enti di diritto pubblico abilitati a sottoscrivere contratti aventi forza di legge. L'architettura giuridica del regime corporativo si riflette, per l'A., nella seconda parte dell'art. 39 della Costituzione repubblicana, rimasta ad oggi inattuata. Diversamente dal disegno costituzionale, l'assetto liberaldemocratico dei primi governi De Gasperi ha favorito, invece, l'affermarsi di un sistema di relazioni industriali centrato sull'autonoma capacità regolatrice delle parti sociali che ha consentito, nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta, il massimo delle performance dello Stato e della società. L'A. propone così il recupero delle esperienze liberaldemocratiche che, abbandonate con la rivoluzione culturale degli anni settanta, consentirebbero oggi di rispondere alle sfide della globalizzazione.

Risarcimento danni da incidente stradale: il rimborso delle spese relative alla fase stragiudiziale - abstract in versione elettronica

125255
Parola, Francesca 1 occorrenze
  • 2011
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La Corte ha risposto negativamente al quesito, rispetto alla soluzione da dare al quale la giurisprudenza appare però divisa, mentre la dottrina sembra propensa ad escludere la possibilità di prestare consulenza legale, anche se al di fuori del processo, per i soggetti che non rivestano la qualifica di avvocati, praticanti abilitati o notai. C) Quali siano le condizioni per ottenere il risarcimento delle spese legali stragiudiziali. Nella pronuncia in esame si ribadisce, conformemente a diversi precedenti, che le spese stragiudiziali in tanto sono risarcibili in quanto appaiono come necessarie e giustificate ai fini dell'esercizio in via stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno.

Risponde in solido anche l'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario - abstract in versione elettronica

134409
Fiorillo, Armando 1 occorrenze
  • 2012
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La Suprema Corte affronta la fattispecie che pone a carico dei soggetti abilitati all'intermediazione mobiliare la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi, nello svolgimento delle mansioni affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. b) L'insegnamento consolidato. Si conferma che occorre, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario, una connessione tra il danno subito dal terzo e l'incarico conferito al promotore, anche se questi ne abbia superato i limiti. c) Interruzione del nesso di occasionalità. Il nesso di causalità esistente, tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, non viene meno per il solo fatto che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro, con modalità difformi da quelle cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle.

Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull'articolo 8 della legge n. 148/2011 - abstract in versione elettronica

135083
De Luca Tamajo, Raffaele 1 occorrenze
  • 2012
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Il generico riferimento legislativo ad un "criterio maggioritario" e la non chiara selezione degli agenti contrattuali abilitati a sottoscrivere accordi in deroga, quali presupposti per l'estensione dell'efficacia soggettiva degli stessi, operano una sorta di implicito rinvio a più specifiche previsioni al riguardo espresse dall'ordinamento intersindacale. Con riferimento al secondo tema, l'A. ritiene che non si tratta di una metodologia regolativa inedita poiché la "flessibilità controllata o contrattata" appartiene all'arsenale delle tecniche cui il diritto del lavoro ricorre, specie in fasi di emergenza. Del tutto distonico con le previsioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 risulta invece il comma 2-bis dell'art. 8 nella parte in cui abilita la contrattazione aziendale a derogare a clausole del contratto nazionale. Mentre l'intesa del 28 giugno consentiva modifiche a livello aziendale "nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro", confermando una articolazione contrattuale improntata alla sostanziale egemonia di questi ultimi, l'art. 8, sia pur con riferimento alle materie indicate nel comma 2, conferisce ai contratti di prossimità un potere derogatorio pieno, non delegato, né limitato dal contratto nazionale.

Le novità del Decreto Sviluppo. Modifiche al codice dei contratti pubblici - abstract in versione elettronica

136715
Giovannelli, Mauro 1 occorrenze
  • 2012
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In particolare viene modificato l'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 affinché - come previsto dall'art. 19, comma 1, terzo periodo della L. n. 241/1990, anch'esso sostituito - per la presentazione della SCIA [Segnalazione Certificata Inizio Attività] sia possibile da parte del privato sostituire con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati gli atti o i pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive nei casi in cui la vigente ne preveda l'acquisizione. Ciò ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti e previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da a corredo della documentazione.

Diritti della persona anziana, tutela della salute e autonomia della volontà - abstract in versione elettronica

139413
Parente, Ferdinando 1 occorrenze
  • 2013
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La regola prevista dal sistema ordinamentale per la somministrazione di cure e per l'accesso ai trattamenti medico-chirurgici, quindi, è fondata sul "consenso" degli interessati: a prescindere dall'età, per intervenire legittimamente sul corpo, il medico deve sempre acquisire il preventivo consenso del paziente o degli altri soggetti abilitati, a meno che l'attività medica non rientri nell'ambito dei trattamenti obbligatori. Nel tempo, il sistema normativo ha corredato il parametro del "consenso" di una peculiare qualificazione: l'adeguatezza dell'informazione. Il consenso all'atto medico, perciò, è diventato "informato": allo stato delle fonti, non è più sufficiente il semplice consenso, ma è necessario che questo sia prestato dall'interessato consapevolmente, previa adeguata informazione medica. Il consenso è informato soltanto se il medico fornisce al paziente tutte le informazioni relative al trattamento curativo, affinché la manifestazione della volontà sia cosciente e consapevole. Qualora le informazioni fornite dal personale sanitario non siano adeguate, il consenso non potrà considerarsi congruente, né consapevole, né legittimativo e darà luogo a responsabilità. Nella specie, la responsabilità medica avrà fondamento non nella mancanza del consenso, ma nella carenza delle informazioni. Difatti, la violazione dell'obbligo di informazione e la prestazione di un'informazione carente, poiché non consentono al paziente di esprimere un consenso libero, informato e consapevole, costituiscono inadempimento medico, fonte di responsabilità professionale.

L'informativa successiva alla compravendita di strumenti finanziari - abstract in versione elettronica

141281
Parrella, Filippo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Nella prestazione dei servizi di investimento i soggetti abilitati non sono legalmente tenuti ad informare il cliente sull'andamento nel tempo degli strumenti finanziari che acquista, neppure se a seguito di una raccomandazione. Le banche aderenti al consorzio "PattiChiari" si sono volontariamente sottoposte per un breve periodo di tempo ad uno specifico obbligo informativo continuativo la cui portata è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei giudici di merito a causa anche della non univocità dei dati acquisiti nella fase istruttoria. Emerge, per altro, l'esigenza di rimuovere la situazione di privilegio informativo in cui gli investitori professionali si trovano per il fatto di possedere un più agevole accesso ad indicatori di rischio, quali il VaR [Value at Risk] e i CDS [Credit Default Swap], utili all'assunzione di consapevoli decisioni di investimento e di disinvestimento.

La compatibilità dell'autodichia con il sistema repubblicano: parole alla Consulta - abstract in versione elettronica

162917
Gattamelata, Stefano 1 occorrenze
  • 2016
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E' noto che entrambe le Camere (come altri Organi costituzionali) hanno Organi di giurisdizione interna, abilitati a dirimere le controversie tra esse stesse Amministrazioni ed i rispettivi dipendenti ovvero i terzi che con le Camere vengano in contatto; in altre parole questi ultimi per la soluzione delle relative controversie, si possono rivolgere "solo" a tali organi giudiziali domestici; un giudice - quello "domestico" - che è ritenuto il "giudice naturale" dei dipendenti camerali, che valuta legittimità e merito dell'azione amministrativa dell'Amministrazione medesima, e che è altresì il giudice della costituzionalità dei provvedimenti normativi / regolamentari dalla stessa Amministrazione adottati.