Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34019
Stato 1 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi. 21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada. 22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. 27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE. 29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE. 30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO. 31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali. 32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. 36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia gialla o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 40) RACCORDO CONCAVO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 41) RACCORDO CONVESSO: raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione. 43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione. 44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 52) STRADA VICINALE (o PODERALE o DI BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

Dimensioni culturali e tematiche del movimento pro-eutanasia: il caso particolare dell'Olanda - abstract in versione elettronica

84341
Schepens, Philippe 1 occorrenze
  • 2002
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Appello incidentale improprio e accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere nell'istanza inevasa - abstract in versione elettronica

102595
Rocco, Fulvio 1 occorrenze
  • 2008
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Il Consiglio di Stato - peraltro, condividendo sul punto il contenuto della sentenza resa in primo grado - riafferma che tale disposizione non configura una nuova ipotesi di giurisdizione di merito ma istituisce nel processo amministrativo uno strumento di accelerazione del processo medesimo, che comporta l'utilizzo del potere di cui trattasi nelle sole ipotesi di manifesta fondatezza della pretesa. La sentenza di primo grado è stata, viceversa, riformata laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in luogo della sopravvenuta carenza di interesse decisione per effetto della sopravvenuta emanazione, nel corso di causa, di un provvedimento esplicito avente contenuto sostanzialmente sfavorevole nei confronti dell'istanza presentata dalla parte interessata.

La lesività da agente balistico - abstract in versione elettronica

115669
Eligi, Balsamina; De Matteo, Francesca; Mancarella, Paola 1 occorrenze
  • 2010
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Tale alta lesività risulta legata alla cessione di energia cinetica da parte dei proiettili durante l'attraversamento dei tessuti che subiscono un processo di accelerazione. Si forma così una cavità (temporanea) il cui diametro è maggiore di quello del tramite; il movimento centrifugo di allontanamento del tessuto dura finché tutta l'energia cinetica non è trasformata in energia elastica. Si alternano diverse fasi di pressione positiva in cui si ha espansione dei tessuti, seguite da collassamento della cavità temporanea stessa (pulsazione della cavità). I tessuti limitrofi al tramite del proiettile, interessati da queste sollecitazioni meccaniche, danno origine ad una zona di sfacelo, circondata da un'area emorragica.

Giurisdizione esclusiva del G.A. e tutela aquiliana dell'interesse procedimentale all'osservanza del termine di conclusione del procedimento - abstract in versione elettronica

116977
Paratico, Guido; Corà, Nadia 1 occorrenze
  • 2010
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Il principio che, com'è noto, si inseriva nell'iter dei processi di semplificazione ed accelerazione amministrativa, non ha avuto alcuna pratica attuazione, lasciando così irrisolta la problematica delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata conclusione del procedimento. Sennonché l'obiettivo, ormai prioritario, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa hanno infine imposto al legislatore, stante il silenzio serbato sul punto dalle fonti normative di rango secondario (i regolamenti di attuazione della legge delega n. 59 del 1997), di intervenire a disciplinare direttamente, a livello di fonti primarie (legge ordinaria statale), la materia del ritardo nei tempi di conclusione del procedimento. L'intervento legislativo ha apportato sostanziali modificazioni rispetto al principio dell'indennizzo affermato nel 1997 e ha, di fatto, ridisegnato l'istituto del ritardo, passando da una lontana concezione di atto lecito dannoso, e pertanto indennizzabile, ad una nuova concezione di atto illecito risarcibile, secondo lo schema dell'illecito civile di tipo aquiliano contemplato dall'art. 2043 c.c.

Riflessioni sull'occupazione: Italia ed Europa - abstract in versione elettronica

118079
Pessi, Roberto 1 occorrenze
  • 2010
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Oralità e "ragionevole durata del processo": un binomio indissolubile - abstract in versione elettronica

121017
Giarda, Angelo 1 occorrenze
  • 2010
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Premessa la enunciazione degli elementi costitutivi di un autentico "metodo orale" nella attività di istruzione probatoria nel processo penale, l'A. esamina i casi più significativi in cui l'oralità, pur auspicata come criterio direttivo dalla legge delega n. 81 del 1987, non ha trovato attuazione in istituti anche importanti del nuovo assetto processuale, rispetto ai quali sono prevalse le esigenze di accelerazione degli epiloghi giudiziari in nome di una ragionevole durata del processo. In tale quadro di sistema viene auspicata la cancellazione di quelle fasi della istruzione dibattimentale in cui l'oralità è solo apparente, giacché gli organi di polizia giudiziaria si limitano ad esporre delle parafrasi di una semplice attività materiale di rinvenimento delle fonti di prova. Cancellare l'oralità speciosa potrebbe condurre al recupero di tempi processuali morti e, quindi, al rispetto del principio enunciato dall'art. 111 della Costituzione. L'auspicio di una riforma in tal senso andrebbe comunque coniugato con una maggiore sensibilità per la cultura della legalità, della giurisdizione e della prova, anche in ossequio ai diritti inviolabili dell'uomo da ultimo consacrati nel Trattato di Lisbona e nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali.

Prime applicazioni della l. n. 69 del 2009: le conseguenze del mancato avvertimento nella citazione sulle decadenze dalla facoltà di eccepire l'incompetenza - abstract in versione elettronica

122427
Franconiero, Fabio 1 occorrenze
  • 2011
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Il Suap e la comunicazione unica - abstract in versione elettronica

128503
Maceroni, Marco 1 occorrenze
  • 2011
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Appare ictu oculi che entrambi militano nella direzione della semplificazione dei rapporti tra cittadino/imprenditore e amministrazione, e che entrambi realizzano il medesimo risultato della accelerazione della nascita dell'impresa e dell'avvio dell'attività imprenditoriale. Entrambi i provvedimenti si inquadrano nella disciplina del rilancio della competitività attraverso misure che dettano un approccio di tipo burocratico, cioè destinato a ridurre il costo amministrativo dell'avvio dell'impresa, senza - necessariamente - toccare i confini dell'attività. Il problema, che si è evidentemente posto anche per il legislatore, è il seguente: nell'eadem ratio che accomuna i due istituti esiste uno spazio autonomo che ne giustifichi la rispettiva esistenza o l'uno (il Suap, non solo come jus superveniens, ma soprattutto come disciplina di più ampio respiro) ingloba ed esclude l'esistenza dell'altro (comunicazione unica)? Prima di vedere come il legislatore risolve la questione, garantendo la sopravvivenza di entrambi gli istituti ed anzi collegandoli tra loro in un effetto esponenziale, è opportuno dedicare alcune righe all'istituto più risalente (la comunicazione unica), per comprendere al meglio la funzione e le specialità rispetto alla c.d. impresa in un giorno, rappresentata dal Suap.

Siti di interesse nazionale e siti di interesse regionale: considerazioni sulla vecchia e nuova normativa - abstract in versione elettronica

139607
Maschietto, Eva 1 occorrenze
  • 2013
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Le giuste premesse per una radicale modifica della materia e per una accelerazione dei procedimenti relativi tanto ai siti di interesse nazionale quanto ai nuovi siti di interesse regionale sembrano essere state poste.

Politiche di semplificazione e tutela dell'ambiente - abstract in versione elettronica

140317
Iuvone, Carmen 1 occorrenze
  • 2013
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Le esigenze di accelerazione dell'azione amministrativa, in attuazione dei principi costituzionali di efficienza e di efficacia dell'azione pubblica, devono essere attuate a livello normativo in modo da garantire comunque un'adeguata ponderazione degli interessi ambientali. In proposito si esamina il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139) nonché le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo come riformata dalla legge n. 69/2009 e le misure, in fase di adozione, concernenti la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Integrazione europea e interesse nazionale - abstract in versione elettronica

144865
Fabbrini, Sergio 1 occorrenze
  • 2014
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La crisi dell'euro ha messo in luce alcuni difetti della sua costituzione ma, allo stesso tempo, ha creato le condizioni per una accelerazione del processo di integrazione. Vale la pena di riflettere su tale contraddittorio processo per capire quale ruolo dovrebbe svolgere il nostro Paese per promuovere i suoi interessi nazionali. Per fare questo, procederò come segue: in primo luogo, ricostruirò il processo di istituzionalizzazione dell'Unione europea che ha condotto al Trattato di Lisbona del 2009; in secondo luogo, discuterò le caratteristiche costituzionali di quest'ultimo, mostrando come esso abbia formalizzato una doppia costituzione, sovranazionale per il mercato comune e intergovernativa per le politiche tradizionalmente vicine al cuore della sovranità nazionale (come la politica estera e di sicurezza); in terzo luogo, avanzerò alcune considerazioni su come uscire dalla crisi della doppia costituzione. Il mio argomento è chiaro: la sfida drammatica della crisi dell'Euro ha messo in radicale discussione la struttura dei compromessi che aveva finora sostenuto la costruzione dell'Unione europea. Solamente un'Unione politicamente unita potrà consentire all'Europa di continuare ad esercitare un ruolo di influenza in un sistema globale ormai chiaramente strutturato intorno a pochi grandi Paesi o blocchi continentali. Quell'influenza è necessaria se si vuole difendere gli interessi europei e, con essi, i singoli interessi nazionali, in un contesto di spietata competizione globale. Senza questa capacità di agire unita politicamente, sarà altamente improbabile che l'Europa possa difendere quel suo particolare modello di civiltà che combina democrazie e mercato.

Commento alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 sulla riforma del diritto del lavoro - abstract in versione elettronica

145153
Scognamiglio, Renato 1 occorrenze
  • 2014
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Le fonti rinnovabili e l'autorizzazione unica - abstract in versione elettronica

146395
Rizzo, Maria Teresa 1 occorrenze
  • 2014
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La doverosità amministrativa sulla domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - abstract in versione elettronica

152839
Primerano, Giuseppe Andrea 1 occorrenze
  • 2015
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 4473 del 2013, uniformandosi al prevalente indirizzo giurisprudenziale, riconosce che il termine di cui all'art. 12, c. 4, del d.lg. n. 387/2003 ha natura perentoria e risponde ad evidenti finalità di semplificazione e accelerazione. Detto termine va, pertanto, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e le Regioni sono tenute a rispettarlo inderogabilmente nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative, dovendosi prescindere da ogni attività endoprocedimentale eventualmente svolta o da svolgersi. Ciò che rileva ai fini della "formazione" del c.d. silenzio inadempimento è il semplice decorso del termine fissato dalla legge senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento finale. Obiettivo del presente commento è quello di collocare tali statuizioni nel più ampio dibattito concernente l'obbligo della p.a. [pubblica amministrazione] di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro un termine certo, in conformità all'art. 2 della l. n. 241/1990. In quest'ottica, oggetto di particolare attenzione saranno i profili di incertezza tuttora legati all'esatta qualificazione del termine di conclusione procedimentale ed all'individuazione delle conseguenze effettivamente riconducibili ad una sua possibile violazione.

Categorie della crisi economica e crisi delle categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati - abstract in versione elettronica

153515
Di Raimo, Raffaele 1 occorrenze
  • 2015
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Sistema che si è evoluto, anche profondamente, nel passaggio al Novecento, mantenendo tuttavia vive le proprie categorie ordinanti e riuscendo ad attraversare anche la grande frattura propria di quel passaggio senza interrompere la continuità del proprio impianto logico formale: mai abbandonato, sia pure progressivamente adeguato ai mutamenti della realtà che da quel passaggio iniziarono una progressiva accelerazione. Le categorie del diritto dei privati sono oggi al centro di un dibattito o, meglio, di numerosi diversi dibattiti mossi dalla diffusa sensazione che in larga parte siano esaurite la loro capacità conoscitiva e la loro utilità pratica. Tra le aree dove più significativamente ciò si manifesta è certamente quella della finanza. Entro i generali confini di questa si trova poi in particolare la finanza derivata, additata quale causa della prima crisi - quella seguita allo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti - e poi anche come principale responsabile dei più gravi episodi di crisi di debito sovrano negli anni più recenti; ancora, come fattore di trasformazione (ovvero, in chiave critica, di deformazione) del ruolo delle banche di gestione del rischio sistemico e, di seguito, di contagio dei bilanci dei medesimi enti creditizi. Qui, le categorie proprie della finanza contemporanea appaiono ad un tempo corresponsabili della crisi economica nonché esse stesse componenti del sistema investito dalla crisi. Connotata dall'assenza di connessione strutturale con fenomeni di produzione o di circolazione di ricchezza e dall'assenza assoluta di correlazione con beni o valori collocati nella realtà esterna ovvero con la così detta economia reale, la finanza derivata si può, insomma, considerare come una metafora della crisi. Essa si rivela perciò sede privilegiata di osservazione della consistenza e della resistenza delle categorie civilistiche tradizionali o, ancora, della adeguatezza di quelle nuove a fronte della realtà socio-economica contemporanea. A guardare dall'alto, sia la proprietà che il contratto, che la responsabilità civile, i tre pilastri strutturali del sistema privatistico dei diritti ne sono infatti toccati profondamente. Per ovvie ragioni - avendo l'attività finanziaria pur sempre a epicentro oggettivo beni originati e/o costituiti da rapporti negoziali - la scena è tuttavia, inequivocabilmente occupata dal contratto. In breve: i soggetti e la disciplina della capacità, la conclusione e i conflitti d'interessi, la causa e l'oggetto, i rimedi dei contratti della finanza derivata sfuggono per moltissimi versi all'inquadramento nelle linee delle corrispondenti categorie tradizionali. È perciò in primo luogo con riguardo al contratto che, messe a fuoco le peculiarità e le ragioni di irriducibilità agli usati concetti, occorre chiedersi cosa esse esprimano rispetto alle attitudini funzionali del principale strumento di esercizio dell'autonomia privata e, di conseguenza, rispetto agli stessi contenuti di quest'ultima nel sistema fondato sull'ordine pubblico costituzionale e comunitario. Il terreno è smisurato: è possibile coprirne una porzione minima, limitata, oltre che ai rapporti contrattuali, in tale ambito, per scelta, (quasi) esclusivamente ai profili inerenti ai soggetti e ai procedimenti formativi, rispetto ai quali è, ad avviso di chi scrive, più immediatamente percepibile l'effetto della crisi, di accelerazione del ripensamento dei fondamenti ideologici e concettuali dell'autonomia privata e delle relative categorie. Il risultato, ove si voglia delineare la prospettiva della adozione di logiche (e categorie) prima reputate prevalentemente pubblicistiche sia ai fini della disciplina di sistema che sul piano delle regole dei singoli rapporti contrattuali - ricompone le linee di una tendenza, comune anche all'esperienza nordamericana, al ritorno a modelli di controllo, appunto, di stampo pubblicistico dei mercati finanziari.

Cronache amministrative 2012-2013 - abstract in versione elettronica

153789
Agus, Diego; Cimino, Benedetto; Cirielli, Paolo; Di Cristina, Fabio; Di Seri, Chiara; Mattarella, Bernardo Giorgio; Milani, Valentina; Pacini, Marco 1 occorrenze
  • 2015
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I contratti pubblici sono oggetto di grande interesse da parte del legislatore, sia pure con finalità non sempre coordinate tra loro: semplificazione, accelerazione delle procedure, trasparenza e contenimento dei costi. Elevatissimo anche il contenzioso, con ben venti decisioni dell'Adunanza plenaria nel biennio. In materia di responsabilità e controlli, il d.l. n. 174 del 2012 ha esteso e diversificato i controlli della Corte dei conti sul sistema delle autonomie, con finalità sia collaborative, sia prescrittive. Si istituiscono nuove fattispecie di giurisdizione contabile a Sezioni riunite: sui piani di riequilibrio degli enti locali e sui c.d. elenchi Istat [Istat Nazionale di Statistica] delle amministrazioni soggette alle misure di contenimento della spesa. In materia di giustizia amministrativa si segnala principalmente l'emanazione del secondo decreto correttivo al Codice del processo amministrativo (n. 160 del 2012). L'organizzazione e la finanza degli enti locali sono oggetto di incisivi interventi, con finalità di revisione della spesa pubblica. Rileva, in particolare, l'iter di riordino delle province, ora configurati come enti di area vasta, con riduzione delle funzioni e modifica del sistema elettorale, ora di secondo grado. Nell'ambito delle funzioni di ordine, i principali interventi hanno riguardato il rafforzamento dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, la riorganizzazione del Ministero della Difesa, la riduzione degli uffici giudiziari e dei tempi dei processi, il contenimento del sovraffollamento carcerario. Nell'ambito delle funzioni del benessere, di maggior rilievo sono stati l'estesa riforma del Servizio sanitario nazionale, la riforma del sistema di valutazione scolastico, la sperimentazione della "carta acquisti". Anche le materie del lavoro e delle professioni hanno ricevuto un'ampia attenzione da parte del legislatore nel biennio 2012-2013, anche in considerazione del periodo di congiuntura economica poco favorevole attraversato dal Paese. Le misure più rilevanti hanno perseguito obiettivi di razionalizzazione organizzativa e prevenzione della corruzione, nel settore pubblico, e di incentivazione alla creazione di occupazione e riduzione permanente del tasso di disoccupazione, nel settore privato. In materia di cultura e media, particolarmente importanti sono gli interventi di riforma del sistema universitario e della ricerca. Mentre i lavori pubblici e l'ambiente hanno trovato nella decretazione d'urgenza lo strumento ordinario di governo dei singoli settori, soprattutto con riguardo al tema dei rifiuti. Nell'ambito dei servizi pubblici, gli interventi normativi e regolatori sono stati numerosi ma spesso disorganici, come nel caso dei servizi pubblici locali; le liberalizzazioni sono proseguite e sono stati introdotti poteri speciali in capo al Governo nelle società esercenti attività di rilevanza strategica, fra l'altro, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Nell'ambito della finanza privata, le novità di maggior rilievo è rappresentata dall'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Con riferimento alla disciplina dell'economia, i principali interventi hanno riguardato la promozione della concorrenza e il sostegno alle attività economiche e produttive. Si pongono in linea con tali misure anche quelle volte alla semplificazione di alcune procedure concernenti l'attività edilizia. Con specifico riferimento alla tutela del consumatore, merita menzione l'introduzione di una tutela amministrativa, affidata all'Autorità "antitrust", nei confronti delle clausole vessatorie.

La tutela dei diritti in Europa nel dialogo tra corti: "epifanie" di una unione dai tratti ancora indefiniti - abstract in versione elettronica

156321
Baraggia, Antonio 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Da allora, il dibattito circa la natura dell'Unione europea come Europa dei diritti e della Corte di Giustizia come "human rights adjudicator" ha avuto una decisa accelerazione. Guardando a questa svolta, il presente contributo intende mettere in luce i nodi problematici che permangono nell'intreccio europeo e nazionale nella tutela dei diritti, che in ultima analisi risiedono nell'ancora incerta fisionomia dell'Unione e nell'insistenza nello spazio europeo di ordinamenti distinti ma interconnessi, la cui relazione non può tuttavia essere letta in termini meramente gerarchici. La lente attraverso la quale si analizza il tema è quella del "dialogo tra Corti", non solo perché la tutela dei diritti in Europa avviene sempre di più in via giurisdizionale (mancando una vera e propria "policy" europea dei diritti), ma anche perché è proprio dall'interazione tra i vertici giurisdizionali dei rispettivi ordinamenti che traspare in maniera netta la natura conflittuale e problematica del c.d. dialogo. Il tema verrà messo a fuoco attraverso l'analisi dei più recenti "leading cases" della Corte di Giustizia (Åkerberg Fransson, Melloni, Siragusa) e delle risposte che alcune Corti supreme nazionali hanno prontamente dato nel tentativo di definire i confini tra i diversi standard di tutela dei diritti fondamentali.

La giurisdizione tra effettività ed efficienza - abstract in versione elettronica

163497
Pagni, Ilaria 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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L'efficienza del processo contribuisce indubbiamente all'effettività della tutela, ma al tempo stesso le ragioni della prontezza della risposta del sistema processuale non sono necessariamente coincidenti con quelle della migliore protezione giudiziale, e gli interventi deflattivi del contenzioso e le tecniche di accelerazione e semplificazione del giudizio, pur migliorando la situazione complessiva della giurisdizione, possono penalizzare le posizioni individuali. Anche se la rapidità della risposta - che si assicura con un processo efficiente - è una componente dei principi del giusto processo, ciò non toglie che si possa avere uno scontro tra principi e prospettive. Il che impone la rinnovata riflessione condotta in queste pagine su quale principio debba prevalere, anche tenuto conto della necessità di una particolare cautela nel valutare la giurisdizione in termini di efficienza, come se si trattasse di una qualsiasi altra funzione amministrativa.

Rigore giuridico ed opportunità sociale nella valutazione della "concausa" di malattia professionale - abstract in versione elettronica

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Norelli, Gian-Aristide; Bonelli, Aurelio; Focardi, Martina; Pinchi, Vilma 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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La giurisprudenza, dal canto suo, si è più volte pronunciata sul tema, riconoscendo il ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione evolutiva o di aggravamento della patologia. Nonostante ciò, i problemi sembrano comunque ancora lontani dall'essere risolti, soprattutto in merito alle patologie multifattoriali o tumorali, dove risulta estremamente labile il confine tra patologia professionale e patologia comune. Il riferimento è anche al recente aggiornamento dell' elenco della patologie per cui è obbligatoria la denuncia (D.M. 10.06.2014), ed al loro mancato inserimento nella lista delle malattie professionali, in specie per quanto riguarda le patologie di probabile o, persino, possibile, origine professionale. Sul piano dottrinario, infatti, esaminando la possibilità di ricorrere ad una considerazione dell'antecedente che meglio risponde alle opportunità sociali verso il pur immodificato rigore giuridico, non si può non considerare nell'ambito di cui si tratta, una causalità debolissima o "sociale': quale "tertium" rispetto alla causalità forte in ambito penalistico e quella debole, tipica dell'ambito civilistico ("più probabile che non').