Sembra infatti che accanto ad una regolamentazione "dall'alto", per un corretto funzionamento dei mercati di borsa, siano necessarie delle regole autonomamente elaborate da quanti professionalmente operano in tali mercati, sulla scorta di codice di autoregolamentazione già da molti anni adottati nei Paesi di matrice anglosassone come il "Codice Cadbury" e il "Codice Hampel". La scelta fatta è stata quella di elaborare due distinti documenti: il "Rapporto" ed il "Codice", fra loro intimamente collegati.
Le organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri, accanto all'attività istituzionale, possono svolgere attività accessorie (con la funzione di reperire risorse finanziarie), che consistono nelle attività commerciali e produttive marginali, le quali godono di specifiche agevolazioni fiscali. Il problema che ci si pone è se tali enti possano svolgere anche attività commerciali che eccedano il criterio della marginalità, senza, peraltro, godere di specifici benefici. In tale contesto, è rilevante considerare che quando l'attività verso corrispettivo è rivolta ad enti pubblici senz'altro risulta necessario ricorrere allo strumento della convenzione, mentre quando la stessa è rivolta a soggetti privati, la soluzione non risulta semplice, essendo la normativa poco chiara.
L'A. ripercorre l'evoluzione normativa dell'art. 2112 c.c. fino all'ultima modifica prevista dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 e mette in evidenza l'influenza della disciplina comunitaria sulla disciplina interna che ha ormai previsto accanto al trasferimento dell'intera azienda anche il trasferimento di parte dell'azienda. Si tratta di due fattispecie che sottendono assetti di interessi diversi regolate tuttavia in modo identico dal legislatore del 2001 che, pur avendo in qualche misura rinforzato la portata precettiva dell'art. 2112 c.c., non garantisce sempre adeguatamente gli interessi dei lavoratori afferenti al ramo di azienda trasferito. L'A. infine sottolinea che la recente legge delega amplierà notevolmente lo spazio dell'autonomia delle parti individuali nell'individuazione del ramo di azienda trasferito.
Sullo sfondo, emerge un nuovo quadro di valori, nel quale, accanto all'uguaglianza, può crescere il rilievo del concetto di libertà intesa in senso sostanziale, come sviluppo delle effettive capacità di scelta del soggetto.
Ma accanto a questa importante novità, che ovviamente non comporta l'ammissione all'assemblea senza la preventiva dimostrazione del possesso delle azioni, numerose altre sono quelle analizzate, relative in particolare alla legittimazione e alla rappresentanza nel diritto di intervento e di voto, alla presidenza dell'assemblea, alla votazione e alla redazione del verbale, alle peculiarità dell'assemblea di s.r.l., ai diritti propri degli strumenti finanziari partecipativi e delle azioni privilegiate.
In attuazione della riforma del diritto societario sono stati introdotti, accanto al sistema tradizionale di amministrazione, due sistemi alternativi: quello dualistico e quello monistico. La scelta tra i diversi modelli di amministrazione è effettuata inizialmente dai soci in sede di atto costitutivo e può, quindi, essere dagli stessi modificata con procedimento formale di modifica dello stesso. Il sistema dualistico è caratterizzato dalla presenza di due organi: il consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, cui spetta l'attività gestoria dell'impresa, e il consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea, cui spetta la funzione di controllo, mentre il sistema monistico risulta caratterizzato dal fatto che l'amministrazione e il controllo sono esercitati, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.
Il risultato vede la compresenza nel medesimo testo di disposizioni pienamente in linea con gli orientamenti delle Costituzioni moderne, accanto a clausole di apertura che offrono ancora largo margine all'elemento religioso. Si tratta di un equilibrio incerto, di cui è difficile prevedere gli sviluppi, soprattutto alla luce della serrata dialettica tra la concezione islamica dei diritti umani e il costituzionalismo moderno.
Il Consiglio Europeo del marzo scorso ha approvato una proposta di riforma del Patto in cui vengono inseriti alcuni elementi di flessibilità accanto a miglioramenti della governance del processo nonché della prevenzione dei disavanzi. Il possibile impatto della riforma viene discusso con particolare attenzione al caso dell'Italia.
Quali le ragioni che hanno condotto il legislatore nel 2004 ad introdurre nel Codice civile accanto all'interdizione e all'inabilitazione un nuovo strumento di protezione dei soggetti in difficoltà? In questi primi anni di applicazione sono emersi numerosi e importanti problemi operativi: dall'identificazione del confine tra i tre istituti di protezione, alla questione della necessità del patrocinio di un Avvocato e della rilevanza del dissenso del soggetto all'applicazione dello strumento. L'analisi delle sentenze consente di individuare le caratteristiche salienti non solo dell'Amministrazione di sostegno ma dell'intero sistema come modificato dalla l. n. 6 del 2004.
Nel commento si prospetta la possibilità di superare definitivamente la misura invasiva e vetusta dell'interdizione, anche in questi casi ipotizzando di nominare accanto ad un amministratore un coamministratore di sostegno. Per concludere, ci si domanda se, dal nuovo sistema normativo introdotto dalla I. n. 6 del 2004, emerga un dovere di protezione del disabile cui faccia riscontro anche un diritto al sostegno, la cui lesione sia suscettibile di tutela risarcitoria, anche sotto il profilo esistenziale.
Accanto ad aperture del tutto condivisibili - viene chiarito che non è prevista la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara - la circolare contiene anche brutte sorprese - forte limitazione per coperture e pavimenti determinata da un errore nel testo normativo. Le affermazioni di maggior rilievo riguardano, comunque, il rapporto tra il beneficio in esame e le ormai "tradizionali" detrazioni d'imposta previste in materia di recupero del patrimonio edilizio dall'art. 1 della legge n. 449/1997.
Il Tribunale di Bari ammette la risarcibilità accanto al danno biologico e al danno non patrimoniale-morale del danno esistenziale inteso come rinuncia ad un non facere, esigendone, però, la prova che, nel caso concreto, era mancata. Con questa decisione, il Giudice di merito pugliese si allontana da un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Cassazione che, in omaggio al principio di integrale riparazione del danno, ha sempre escluso il risarcimento del danno esistenziale. In attesa che la questione dell'autonoma risarcibilità del danno esistenziale venga decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Pur non volendo ipotizzare l'introduzione nel nostro ordinamento di un tertium genus di danno, accanto a quello patrimoniale e non patrimoniale, è possibile tuttavia tentare un'interpretazione che vada al di là del dato puramente formale, anche e soprattutto alla luce della recente posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e di funzione esercitata dalla responsabilità civile.
Nota come accanto ad una normativa, spesso emergenziale e restrittiva che l'ordinamento nazionale pone per obiettivi di sicurezza rilevanti, ma di breve respiro, la Comunità Europea abbia individuato tra i propri obiettivi, connessi alla crescita economica, la necessità di attirare in ambito europeo ricercatori e professionisti di alto livello provenienti da paesi emergenti. Ne consegue l'intervento legislativo comunitario, laddove si tratti di disciplinare tali ipotesi. La conseguenza finale è quella di una disciplina dell'immigrazione sempre più permeata da regole comunitarie. Il tema centrale dello studio è quello della direttiva 2009/50/CE concernente le procedure di immigrazione delle alte professionalità dai paesi terzi, cui dovrà far seguito la normativa nazionale di ricezione.
E, nelle conclusioni, apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai trust donandi o solvendi causa c'è spazio per i trust a causa familiare.
E, nelle conclusioni, apre una finestra sui trust gratuiti: accanto ai trust donandi o solvendi causa c'è spazio per i trust a causa familiare.
Accanto all'effetto costitutivo di nuove obbligazioni, dal negozio testamentario possono originare anche effetti modificativi ed estintivi. L'ipotesi di lavoro cui si intende dedicare le presenti note riguarda l'idoneità del negozio testamentario a realizzare la compensazione di reciproci rapporti di debito e credito esistenti tra il de cuius ed il destinatario della disposizione mortis causa.
Nel sistema processualcivilistico (ove, accanto alle norme di fonte nazionale, coesistono disposizioni provenienti da fonti, normative o negoziali, di carattere sovranazionale) si rinviene, difatti, un principio generale che, in caso di squilibrio tra le posizioni sostanziali delle parti, deve orientare l'interprete nel senso di privilegiare il foro del danneggiato o, comunque, della parte "debole" del rapporto in guisa di misura riequilibratrice della situazione sostanziale, principio tale, pertanto, da legittimare, nei casi dubbi, una soluzione consimile.
Accanto allo "status" dell'operatore, si pone poi il tema della sua qualifica, cioè, della sua attivazione "in quanto tale", rispetto all'operazione economica, e quindi del principio di inerenza. Infine, l'ultimo profilo di indagine sulla potenziale responsabilità del prestatore riguarda il luogo di stabilimento del committente, da trattare in relazione al caso di localizzazione unitaria ovvero plurima, come nell'ipotesi della stabile organizzazione.
Accanto a quella definita "semplice", si pone la trans-oggettività "complessa", la cui manifestazione è determinata dalla concomitanza di più componenti relativi ad un'unica operazione.
., l'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti, oltre che di presenza attiva accanto ai figli, in tutte le occasioni in cui questi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente la situazione. b) La portata applicativa della provocazione attuata dalla vittima. La provocazione, che attiene all'elemento soggettivo del reato, non può giocare alcun ruolo in sede di accertamento del nesso causale fra illecito ed evento, nonché tra quest'ultimo e il danno conseguenza.
Tuttavia si osserva che accanto alla esigenza di ridurre l'impatto delle partecipate sulle finanze pubbliche emerge anche la necessità di riportare le attività ed i servizi offerti da tali società nell'ambito della piena "governance" degli enti, al fine di assicurarne il loro controllo effettivo.
In particolare, emerge una sanzione economica collegata alla sola mediazione resa obbligatoria dalla legge o da una fonte privata, quale il contratto o lo statuto di una società, accanto all'originaria sanzione incidente sul merito, potendo il giudice trarre argomenti di prova dalla mancata cooperazione. L'A., quindi, preso atto che il giudice può trarre dette conseguenze in fasi diverse all'interno dello stesso processo, mette in luce le possibili discrepanze che si possono verificare nella valutazione del "giustificato motivo", che assolve all'obbligo di cooperare.
Tale situazione fa sì che accanto alle ipotesi legislative coesistono rimedi negoziali come il trust che appare più efficiente nei casi in cui si intende organizzare efficacemente la protezione nella vita del disabile. La flessibilità del trust risulta quindi l'ideale per una tutela ampia e nel contempo variegata dei soggetti deboli in alternativa alla combinazione dell'AdS con l'interdizione.
Accanto a tale responsabilità diretta nella verificazione dell'evento dannoso principale, ai Ministeri vengono altresì contestate condotte plurime di sviamento ed insabbiamento adottate nella successiva fase delle indagini preliminari volte all'identificazione degli autori materiali della strage ed alla ricostruzione della sua dinamica.
Accanto ai procedimenti a carico di noti (cd. Mod. 21) e a quelli a carico di ignoti (cd. Mod. 44) è diffusa la prassi d'iscrivere nel registro delle notizie di reato i procedimenti a carico di "persona da identificare". Il mancato aggiornamento soggettivo determina rilevanti disarmonie, soprattutto quando il g.i.p. deve esercitare il controllo sulle domande di proroga del termine delle indagini o di archiviazione, con ricadute non trascurabili sulle facoltà difensive dell'indagato. Dinanzi a tale distonia, però, niente sembra escludere la restituzione degli atti al pubblico ministero se le richieste si fondano su un'iscrizione non regolarizzata.
.), recupera tale regola come "canone ermeneutico fondamentale", da porre accanto all'art. 1362 c.c.
., accanto ai tradizionali indici di valutazione della condotta (ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza dell'attività amministrativa), adotta quello del rispetto del principio di precauzione. La nota offre una ricognizione del principio in parola, affrontando conseguentemente il tema del risarcimento del danno non patrimoniale e degli ulteriori mezzi di tutela a disposizione dell'utente-consumatore del servizio idrico.
.), recupera tale regola come ''canone ermeneutico fondamentale'', da porre accanto all'art. 1362 c.c.
Il D.L. n. 78/2010 ha novellato l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo, accanto alle forme ordinarie di notifica della cartella di pagamento, anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata. In tale rinnovato contesto, considerato che l'agente della riscossione, nello svolgimento della sua attività istituzionale, non si limita alla notifica della cartella di pagamento, ma procede a notificare e compiere una serie di atti che hanno una ripercussione nella sfera patrimoniale del contribuente, è legittimo esaminare la possibilità per l'agente della riscossione di utilizzare tale forma di notifica anche per atti diversi rispetto alla cartella di pagamento, valutando altresì se esistono limiti all'utilizzo di tale strumento.
La sua produzione infatti annovera, accanto a opere scientifiche di grande respiro dogmatico e opere didattiche, molti scritti di impegno civile e lavori destinati a guidare utilmente l'esperienza applicativa del diritto penale elevandone il livello e la qualità intellettuale.
La convenienza ad esercitare la separazione facoltativa delle attività ai fini IVA, che, in taluni casi, rende indolore l'incidenza del "pro rata" di "detrazione", per effetto delle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012 sussiste per quei "contribuenti" che esercitavano "attività esenti" con "ridotta incidenza" di costi accanto ad attività "imponibili" con "elevata incidenza" di costi. La "circolare n. 22/E" del 2013 ha illustrato le disposizioni in esame con riferimento alle imprese che operano nel "settore immobiliare", le quali, se effettuano attività appartenenti a diversi codici di classificazione nella tabella ATECO 2007, possono applicare la "separazione" dell'imposta per "ciascuna attività" esercitata.
Negli ultimi anni, accanto a problematiche tradizionali, si sono sviluppate linee di ricerca molto attente alla fase di ricerca dei documenti, con particolare riguardo alla possibilità di prevedere le domande dell'utente (e le sue esigenze) e di presentare ("ranking") i risultati in una modalità che sia la più vicina possibile ai suoi "desiderata". In questo articolo si delineano alcuni punti che, a parere dell'A., possono sollevare questioni molto innovative e interessanti.
Accanto alle ipotesi di cooperazione "volontaria", ha introdotto un caso di cooperazione "forzata", rappresentato dall'obbligo di testimoniare per il "nuovo" legale rappresentante dell'ente, che tale carica non rivestisse al momento della commissione del fatto e che non sia imputato del reato presupposto. Questo dovere di collaborazione ha creato non pochi problemi di coordinamento con il diritto al silenzio, da riconoscere anche all'impresa imputata e che, in via interpretativa, potrebbe essere risolto con l'applicazione dell'art. 198, comma 2, c.p.p.
Le norme italiane hanno introdotto, accanto ai tradizionali criteri della gravità delle eventuali colpe e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, il criterio, del tutto nuovo per il nostro ordinamento, delle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, giustificandolo con il fondamento oggettivo della responsabilità per danno da prodotto difettoso.
In modo particolare per la sperimentazione sui minori va considerato il problema dei danni e disagi rispetto all'invasività nel corpo, dell'assenso del bambino accanto al consenso dei genitori, delle biobanche pediatriche, del trattamento dei dati genetici e personali. Per la sperimentazione sulle donne sono esaminate le ragioni della scarsa rappresentatività femminile e delle nuove esigenze emergenti che mettono in luce la rilevanza della farmacologia di genere.
E questo vale anche per la caparra, di modo che, accanto allo schema reale fatto proprio dall'art. 1385 c.c. la comune volontà dei contraenti può realizzare un patto di caparra consensuale valido, perfettamente efficace e meritevole di tutela.
Nel procedimento elettorale è dato individuare - accanto ai tradizionali Uffici elettorali istituiti in ogni sezione in cui è suddiviso il Comune, al fine di consentire la partecipazione dei cittadini alle operazioni di voto - appositi Uffici, che si debbono costituire, peraltro obbligatoriamente, per far fronte a particolari esigenze dovute alle precarie condizioni di salute degli elettori, ossia di coloro che sono affetti da gravi infermità tali da non consentire loro di abbandonare il proprio domicilio o la casa di cura in cui sono ricoverati. In questa breve nota tratteremo degli Uffici distaccati di sezione per il voto a domicilio e degli Uffici distaccati nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto.
Accanto all''approccio multilivello, l'articolo esamina il tema secondo una duplice prospettiva; esso muove in accordo con un'impostazione di tipo individual-collettivo, che concepisce il fenomeno discriminatorio come suscettibile di incidere tanto a livello della condizione individuale del singolo quanto a quella del gruppo. Dal punto di vista del diritto costituzionale, l'articolo si propone di esplorare nuovi meccanismi per contrastare la discriminazione etnico-razziale che superino l'art. 3 Cost., attraverso lo sviluppo delle potenzialità inespresse dell'art. 6 Cost., che offre tutela alle minoranze linguistiche.
Secondo il Tribunale di Roma, accanto al potere di cancellare d'ufficio un'iscrizione non dovuta o di disporre un'iscrizione obbligatoria, al Giudice è riconosciuto, in adesione al principio di "completezza" della pubblicità commerciale, anche il potere di integrare la pubblicità che non sia avvenuta correttamente, mediante la menzione della condizione sospensiva legale.
La responsabilità vicaria degli insegnanti pubblici è profondamente mutata: a) l'interpretazione giurisprudenziale della clausola di esonero della responsabilità (comma 3 dell'art. 2048 c.c.) ha spostato la funzione e l'oggetto dell'onere della prova; b) la l. 11 luglio 1980 n. 312 ha stabilito che il personale della scuola pubblica in sede di rivalsa, risponde solo nei casi di dolo o colpa grave e non è legittimato passivo rispetto alle cause introdotte dagli allievi; c) accanto alla responsabilità vicaria della scuola per i danni prodotti da un allievo ad un altro, si delinea una responsabilità da inadempimento della scuola, dopo l'iscrizione, per difetto di sorveglianza per i danni cagionato dall'alunno a se stesso.
Accanto ai problemi interpretativi della norma, altri si pongono soprattutto per quanto concerne la possibilità di configurare il reato di autoriciclaggio nelle utilità provenienti dai reati tributari.
Accanto ai dubbi ed alle perplessità che questa scelta ha sollevato è opportuno considerare l'importante svolta che questi istituti potrebbero rappresentare per il nostro sistema e le opportunità che questa scelta offe ai fruitori del sistema giustizia ed agli operatori del diritto e dell'economia. Non più solo la mediazione quale strumento alternativo al processo ordinario ma anche altri istituti perché la scelta del processo sia essa stessa alternativa.
Accanto a questa Convenzione opera il cd. Codice di Condotta, non appartenente al novero degli atti tipici dell'Unione, per l'effetto, non vincolante; tuttavia, l'Amministrazione finanziaria italiana intende uniformarsi alle indicazioni in esso contenute, come precisato con la circolare n. 21/E del 2012, che ne organizza l'attività in funzione della "mutual agreement procedure" da Convenzione bilaterale classica e nell'ambito della Convenzione arbitrale.
Si tratta di un punto fermo che l'attuale sistema tributario italiano è molto lontano dal realizzare in modo costituzionalmente adeguato: accanto ad alcuni istituti debolmente favorevoli alla famiglia, infatti, esso manifesta un approccio diffidente verso la famiglia e prevede molteplici istituti che, anziché favorire la famiglia e la sua formazione come richiesto dall'art. 31 Cost., favoriscono vicende legate allo scioglimento di essa. Guardato nella prospettiva della famiglia, quindi, l'attuale sistema tributano italiano presenta profili di irrazionalità e squilibri particolarmente gravi e meritevoli di rimozione.
Tuttavia, accanto alle diverse possibili evoluzioni dell'interpretazione del testo e del suo completamento in sede attuativa, esistono una serie di "punti fermi" rispetto ai quali è possibile ragionare delle prospettive di organizzazione interna del Senato. Ne risulta un quadro di bassa innovazione nei meccanismi di funzionamento che sembrano condurre a dinamiche decisionali interne al nuovo Senato non dissimili da quelle di una Camera pienamente "politica", rivelando che la "rappresentanza delle istituzioni territoriali" - pur proclamata all'art. 55, quinto comma, Cost. - resti alquanto difficile da praticare in concreto.
.), spetta al danneggiato provare, accanto al danno, esclusivamente che l'infortunio si è verificato all'interno del l'edificio scolastico durante l'orario scolastico, ovvero, quando il minore era soggetto alla responsabilità e sorveglianza dell'istituto e degli insegnanti; incombendo, invece, all'istituzione scolastica la prova liberatoria. Tale regime probatorio, afferma la S.C., non muta qualora si invochi la presunzione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2048 c.c., o la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Tuttavia, accanto ai riflessi positivi correlati con le nuove disposizioni, non può essere sottovalutato il rischio di potenziali comportamenti "abusivi", ex art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quali effetti di illecite "manovre" di pianificazione fiscale internazionale.
La L. n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare", entrata in vigore il 25 giugno 2016, volta a disciplinare il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con grave disabilità, prevede, accanto ad un Fondo stanziato per favorire lo sviluppo di nuove misure di assistenza, cura e protezione a favore delle persone con disabilità grave, alcune agevolazioni fiscali per incentivare i trasferimenti immobiliari a favore dei medesimi soggetti. Tra gli istituti prescelti dalla legge in commento per raggiungere tali obiettivi di protezione e gestione di patrimoni per conto di terzi c'è il trust. Ecco che, finalmente, questo istituto trova pieno riconoscimento normativo anche nel nostro ordinamento giuridico.
Tale accordo rappresenterebbe, dunque, accanto alla sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, una deroga al divieto di recesso "ad nutum" imposto al comodante.