Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
La clausola di regolamentazione del premio contenuta nei contratti di assicurazione è una clausola abusiva ex art. 1341 e 1342 c.c
Legittimazione del curatore per abusiva concessione del credito: plurioffensività dell'illecito al patrimonio e alla garanzia patrimoniale
., ripercorrendo lo stato della giurisprudenza formatasi in tema di vizi procedimentali non invalidanti i provvedimenti vincolati, con particolare riguardo all'ordinanza con cui la p.a. ingiunge la demolizione di un'opera abusiva, giunge al nuovo disposto dell'art. 21 octies, che recepisce la teorica delle irregolarità non invalidanti e segnala i problemi che potrebbero porsi con riferimento all'interpretazione della nozione di provvedimento vincolato e all'ambito applicativo della disposizione.
La legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio della azione danni per abusiva concessione di credito: una breve analisi dei percorsi possibili
., nel commentare la decisione in rassegna, pone in luce che la questione della legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di danni per concessione abusiva di credito non possa essere risolta "in termini assoluti" in senso positivo o negativo, potendo ciò avvenire in relazione alla valutazione della concreta fattispecie e alla tipologia di danno che si intenda fare valere.
Il tema della crisi d'impresa suggerisce all'A. un approfondimento sulla responsabilità della banca per abusiva concessione di credito e sul danno risarcibile con particolare riferimento all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di legittimazione del curatore del fallimento. Le riflessioni critiche sulle conseguenze negative di tale orientamento sono svolte con particolare riferimento all'ordinamento francese e alle contrarie soluzioni raggiunte dalla giurisprudenza transalpina.
., la fattispecie oggetto della sentenza in rassegna è interessante perché configura una sottrazione e un'utilizzazione abusiva di altrui informazioni tecnologiche riservate in un settore - come quello vegetale - nel quale è meno frequente riscontrare questa tipologia di illeciti concorrenziali. Stando alla sentenza - infatti - sarebbero stati sottratti i risultati di ricerche e sperimentazioni relative ad un metodo di germogliazione della soya verde su larga scala.
L'A. analizza le caratteristiche possibili di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di attività di scavo abusiva, d'illecito impossessamento dei reperti ivi trafugati e di successiva allocazione degli stessi sui mercato nazionale e internazionale, mediante esportazione clandestina e rivendita ad acquirenti sistematici, cosi come tratteggiata nel provvedimento commentato.
Secondo la Corte di cassazione, la differenza tra la legittima attività di promozione presso il cliente e l'attività c.d. di gestione promozionale surrettizia (o impropria o abusiva) posta in essere da un promotore finanziario consiste nel fatto che, nel primo caso, il promotore finanziario esercita un'attività di consulenza e assistenza nelle attività decisionali del cliente stesso che, pur essendo diretta ad incrementare il patrimonio di quest'ultima, è priva di generico mandato preventivo e discrezionalità, laddove si ha gestione patrimoniale abusiva quando ricorrono gli elementi discretivi del mandato e della gestione individualizzata, cui è sotteso il profilo della discrezionalità.
Tuttavia, il diritto del soggetto passivo a dedurre l'imposta pagata a monte può essere precluso allorquando le operazioni poste in essere costituiscono una pratica abusiva.
La soluzione ermeneutica più conforme ai canoni dell'interpretazione letterale e teleologica della disposizione di cui all'art. 615 ter c.p. è che la violazione dello spazio virtuale altrui, in contrasto con la voluntas domini, costituisce de iure condito l'elemento fondante l'incriminazione, in quanto esprime la connotazione abusiva del fatto e contribuisce ad individuare il momento consumativo del reato.
. , la transazione relativa ad una clausola penale abusiva perché qualificabile quale "clausola contrattuale illecita".
Ancora una volta, dunque, la Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario che ricollega la gravità dell'inadempimento alla modifica della destinazione economica del fondo voluta dal concedente, senza far alcun riferimento alla natura e alle finalità del contratto d'affitto di fondo rustico, che risultano completamente violate in presenza della realizzazione di una discarica abusiva sul fondo, che svuota di qualunque tutela l'attività economica svolta dall'affittuario.
Particolare attenzione viene riservata all'ambito di applicazione delle esenzioni previste dal terzo comma dell'art. 67 l. fall. e agli interrogativi connessi alla tutela dell'accordo sui crediti del finanziatore e alla concessione abusiva di credito.
A seguito della mutata filosofia del sistema concorsuale, il favor legislativo per le soluzioni negoziate della crisi d'impresa introduce alcuni elementi di alterazione nello schema interpretativo della concessione abusiva del credito. Questi inducono ad alcune riflessioni, in particolare, sulle forme di tutela apprestate a favore dei terzi lesi nella propria economia individuale.
Lottizzazione abusiva, confisca e buona fede dei proprietari estranei al reato: revirement della Cassazione?
L'art. 23 della legge della Regione Lazio n. 15 del 2008 ha introdotto alcune novità in tema di circolazione dei terreni ed in specie di lottizzazione abusiva. La norma regionale deve comunque essere letta alla luce della Costituzione e dei principi generali che regolano la materia.
La buona fede e il principio dell'affidamento sono gli strumenti di tutela nelle mani del terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva.
La sentenza in commento, dopo aver ribadito la posizione già propria delle Sezioni Unite, in base alla quale, nel caso di danno derivante da concessione abusiva di credito, il curatore fallimentare è privo di legittimazione ad agire per la tutela della posizione giuridica dei creditori e dei terzi che il danno hanno subito, svolge un'innovativa riflessione circa la possibilità di intendere l'erogazione abusiva di credito quale fonte di danno risarcibile in capo all'impresa stessa, concludendo per la soluzione negativa.
La Suprema Corte con la pronuncia in commento consolida un orientamento teso a ravvisare il reato di lottizzazione abusiva in ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di complessi edilizi già esistenti (residenze turistico-alberghiere) allorché tale mutamento alteri il complessivo assetto del territorio messo a punto attraverso gli strumenti urbanistici. La decisione, tuttavia, nonostante la pregevole coerenza argomentativa, lascia aperti alcuni interrogativi circa la compatibilità delle suddette ipotesi con il dato normativo tassativamente previsto dall'art. 30, comma 1 del d.p.r. n. 380/2001.
In una fase in cui l'armonizzazione delle normative interne si accompagna alla progressiva affermazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore delle misure patrimoniali, la decisione della Corte di Strasburgo può costituire l'occasione per un ripensamento della tradizionale qualifica in termini di sanziona amministrativa della confisca applicata nel caso di lottizzazione abusiva, ed apre le porte ad un successivo giudizio suscettibile di riflettersi sulla valutazione di legittimità costituzionale della relativa disciplina.
"aree bianche" allorché si debba determinare l'indennizzo o il risarcimento del danno per la loro abusiva occupazione. La sentenza in commento ritiene che la quantificazione del risarcimento debba essere operata tenendo conto della disciplina dettata dall'art. 9 del T.U. per l'edilizia per i comuni privi di piano regolatore la quale riduce entro ristrettissimi limiti la capacità edificatoria dei suoli. Nella nota si procederà ad un'analisi critica di tale tesi, proponendo soluzioni alternative.
L'A. si occupa nell'articolo che segue del mutamento della destinazione d'uso alberghiera e del reato di lottizzazione abusiva soffermandosi, tra l'altro, sulla posizione degli acquirenti delle unità immobiliari.
La seconda parte di questo scritto esamina i rapporti fra l'art. 167 cod. ass. e la disciplina del codice civile sulla responsabilità precontrattuale, discute la possibilità di inquadrare l'art. 167 cod. ass. come una particolare ipotesi di pena civile, evidenzia l'esistenza di ipotesi di abusivismo assicurativo non disciplinate dalla norma in esame e tratta il tema della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa abusiva, interrogandosi sull'applicabilità dell'art. 167 cod. ass. nella speciale procedura concorsuale.
Partendo dall'analisi della decisione della Suprema Corte - che ha affermato l'obbligo del creditore di verificare l'andamento delle condizioni economiche del debitore garantito anche dopo il rilascio della garanzia omnibus a copertura di un'apertura di credito - il commento evidenzia il nesso tra il principio di buona fede richiamato dalla Cassazione e le regole di efficienza economica, rimarcando come l'obbligo di monitoring imposto al creditore dall'art. 1956 c.c. si traduca in una regola di corretta gestione dell'attività creditizia e prevenga condotte che costituiscono ipotesi di abusiva concessione di credito .
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, è stata chiamata a deliberare la legittimità del sequestro preventivo di un sito-web e la configurabilità del reato di scambio e condivisione abusiva di file multimediali.
La Quarta sezione della Corte di cassazione si pronuncia, per la prima volta in materia precisa, sul delicato tema degli oneri di diligenza richiesti all'acquirente di un'area o immobile oggetto di lottizzazione abusiva, giungendo a conclusioni che si prestano a critiche non solo per il rigore esegetico adottato, ma soprattutto perchè distoniche rispetto ai principi generali di responsabilità concorsuale nei reati colposi. Già in precedenza, infatti, la Terza sezione della Corte di legittimità, "internamente" competente alla trattazione dei rati in materia di edilizia e paesaggistica, aveva affermato che l'acquirente di immobili p terreni abusivamente lottizzati, per escludere la sua corresponsabilità rispetto al reato di lottizzazione abusiva, dovesse fornire la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria, pur avendo adempiuto a doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. Mai prima d'ora però, la Corte si era spinta fino a specificare, peraltro con particolare rigore, i contenuti di tali doveri di informazione richiesti dall'ordinaria diligenza. la Corte, inoltre, non sembra accontentarsi di gravare il compratori di oneri oltremodo gravosi, giungendo infatti ad escludere qualsiasi responsabilità del notaio rogante con argomentazioni che prestano il fianco a critiche.
La Suprema Corte torna a pronunziarsi sulla concessione abusiva di credito e, confermando l'orientamento delle Sezioni Unite sul difetto di legittimazione ad agire del curatore fallimentare, non manca di affermare in un obiter dictum che tale organo possa far valere la responsabilità nei confronti del finanziatore che, in concorso con l'amministratore, abbia cagionato un danno al patrimonio sociale. L'A., nel commentare la decisione, si pone l'interrogativo se l'iniziativa potesse essere estesa anche all'azione ex artt. 146, secondo comma, l.fall., 2394 c.c. e 2394 bis c.c.
L'introduzione abusiva ed il mantenimento non autorizzato in un sistema informatico nella recente sentenza delle Sezioni Unite. "Abuso" dei profili autorizzativi, "abuso" di poteri da parte del pubblico ufficiale e violazione dello "jus excludendi alios"
L'A. si sofferma sugli orientamenti più importanti per poi discutere dei concetti di introduzione abusiva e di permanenza non autorizzata. Nell'ultima parte dell'articolo si discute anche dell'abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale.
Dopo la pronuncia della Corte EDU sul caso di Punta Perotti si aprono nuovi orizzonti interpretativi sulla confisca da lottizzazione abusiva. L'interpretazione proposta dalla Corte di legittimità suscita, secondo l'A., non poche perplessità circa la rispondenza alle indicazioni della suddetta sentenza e si rende quindi necessario alternativamente l'intervento del legislatore ovvero della Corte costituzionale.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2011 e depositata in data 15 febbraio 2012, si è occupata di duplicazione abusiva, per fini di profitto, di nove programmi per elaboratore installati su più personal computer aziendali, senza avere acquistato le relative licenze. L'articolo si occupa di affrontare l'evoluzione del diritto d'autore con riferimento alla protezione del "software", valutando sia le pronunce giurisprudenziali sia, in prospettiva, i cambiamenti necessari portati dalla costante evoluzione tecnologica.
L'A. tratta il tema della "concessione abusiva di credito" nella prospettiva della eventuale responsabilità della banca che abbia concesso credito ad un imprenditore che versi in una situazione di grave difficoltà o di insolvenza, tenendolo artificiosamente "in vita".
Il giudicante ha avuto buon gioco a riconoscere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione (Soc. concessionaria autostradale, che esercita, sul punto, i poteri dell'Ente proprietario della strada) in ragione della natura abusiva del manufatto: per l'installazione di quest'ultimo, infatti, non era stata presentata domanda di autorizzazione. Ma se la domanda fosse stata presentata, la questione avrebbe assunto un livello di complessità ben maggiore. Qual è, in effetti, l'esatta linea di demarcazione tra insegna (permessa) e pubblicità (vietata)? Il tema è delicato, la normativa di settore lacunosa.
La Corte di Cassazione interviene opportunamente con la sentenza in esame sul tormentato reato di lottizzazione abusiva, oggetto in questi ultimi anni di numerosi interventi esegetici da parte della giurisprudenza di legittimità. Stavolta il tema affrontato dalla Corte è quello della possibile configurabilità dell'illecito lottizzatorio nel caso, invero assai diffuso, della trasformazione di locali sottotetto di un appartamento in locali abitabili, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. La giurisprudenza tradizionale, com'è noto, ritiene che tale attività di trasformazione costituisca un mutamento di destinazione d'uso per il quale è necessario il rilascio preventivo del permesso di costruire, atteso che la variazione avviene tra categorie non omogenee. Parte della giurisprudenza di legittimità, invece, con un'interpretazione più rigorosa, sostiene che in presenza di un'attività non consentita di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, realizzata anche mediante una forma di suddivisione fattuale dell'immobile, sia configurabile l'illecito lottizzatorio. Da qui, dunque, il quesito: la trasformazione di un sottotetto in locale abitabile, realizzando una diversa suddivisione in fatto dell'immobile, può astrattamente integrare la fattispecie di lottizzazione abusiva, o è necessario un ''quid pluris'' affinché ciò si verifichi?
L'A. richiama la nozione di abuso del processo, elaborata a conclusione di precedenti molteplici ricerche e contributi e secondo la quale è attività abusiva qualsiasi attività di parte o di altri partecipanti al giudizio tesa a distorcere lo scopo istituzionale dell'atto processuale o del processo. Egli intende difendere la fondatezza della predetta nozione di fronte alla diffusione crescente, soprattutto nella giurisprudenza, di altra e diversa nozione di abuso processuale, secondo cui sarebbe abusiva qualsiasi attività, della parte o del difensore, volta ad attentare alla integrità del sistema-giustizia o della amministrazione della giustizia per la via della appesantimento del carico giudiziario e, in particolare, al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, per il medio del compimento di atti comunque diretti a dilatare i tempi tecnici.
La Cassazione, con la sentenza oggetto di commento, sposta il termine della permanenza della gestione di discarica abusiva ad un indefinito momento della fase "post" operativa, anziché a quello della cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica. Tale soluzione si pone in contrasto proprio con la disciplina sulle discariche (D.lg. n. 36/2003), che secondo la Cassazione giustificherebbe lo spostamento della permanenza.
La responsabilità penale del proprietario del fondo per le opere di abusiva trasformazione del territorio e del paesaggio da altri realizzate
"turismo professionale", escludendo la sussistenza di una condotta abusiva nei casi in cui un cittadino consegua la qualifica professionale di avvocato in altro Stato membro, e successivamente faccia ritorno nello Stato membro di origine per esercitarvi la professione. Scopo della direttiva 98/5/CE è facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il Consiglio nazionale forense ha natura giurisdizionale in quanto soddisfa i requisiti di indipendenza, di imparzialità e di terzietà.
Propone di leggere la disposizione come "norma di divieto", oggetto di diretta violazione della condotta abusiva.
La nota rileva come la giurisprudenza abbia individuato una nozione di clausola complessivamente abusiva che rileva in presenza di effetti vessatori prodotti dall'insieme dei patti contenuti in una clausola. Tale indicazione può giustificarsi sulla base dell'art. 34 c. cons. [codice del consumo].
Confisca per lottizzazione abusiva e sentenza di non doversi procedere prescrizione del reato in attesa della pronuncia della Grande Camera
Nel quadro dell'odierno incremento apparentemente non arginabile delle figure legislative di confisca, lo studio mette a confronto le posizioni argomentative assunte dalla Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale concernenti il provvedimento ablatorio disposto per il reato di lottizzazione abusiva in una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, e ravvisa nel diritto giurisprudenziale che lo consente un insanabile contrasto con le posizioni giuridiche fondamentali della persona salvaguardate sia dalla Convenzione europea che dalla nostra Carta costituzionale.
Le stagioni della causa in concreto e la c.d. interpretazione abusiva del contratto: notarelle critiche su regole e principi (del diritto dei contratti)