Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitativo

Numero di risultati: 73 in 2 pagine

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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

69603
Stato 1 occorrenze
  • 1978
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco; 3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori; 4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso; 5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; 6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.

La temporanea limitazione del danno per ritardata restituzione dell'immobile locato - abstract in versione elettronica

82803
Izzo, Nunzio 1 occorrenze
  • 2000
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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L'A. annota adesivamente le prime pronunce di merito sulla dibattuta questione della retroattività della limitazione legale (20%) dell'ammontare del risarcimento danni per il ritardo nella riconsegna dell'immobile locato, disposta dal comma 6 dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed esamina anche le argomentazioni della prima denuncia di illegittimità costituzionale di tale normativa. L'A. evidenzia l'ontologica connessione di tale questione con quella relativa alla provvisorietà o meno della regolamentazione dettata per il rilascio degli immobili che, secondo una non condivisa interpretazione, rappresenterebbe la nuova disciplina ordinaria dell'esecuzione per rilascio di immobile che prevederebbe, quindi, in via ordinaria e stabile, la (inutile) fissazione della data di esecuzione ex art. 56 l. 392/1978 (tuttora in vigore) e la successiva fissazione di tale data, con una dilazione dei tempi del rilascio contrastanti con l'obiettivo dichiarato dal legislatore, nella relazione parlamentare di accompagnamento, di "definire un quadro di maggiori certezze giuridiche in ordine al rientro in possesso dell'immobile locato (addirittura) al termine del contratto".

Circoscritto l'aumento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti - abstract in versione elettronica

87129
Fanelli, Roberto 1 occorrenze
  • 2004
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2004 ha chiarito che l'aumento dell'imposta sostitutiva dallo 0,25 al 2% riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla «prima casa» e non si applica per i finanziamenti aventi diversa finalità (ad esempio, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di beni mobili). La disposizione, tuttavia, non risolve tutti i possibili dubbi interpretativi, atteso che l'applicazione della maggiore aliquota dipende dalle motivazioni del finanziamento, come saranno espresse nell'atto da parte di colui che chiede il mutuo. Inoltre, dovrebbero essere escluse dalla maggiore imposta i finanziamenti erogati ad imprese di rivendita di fabbricati, sebbene la lettera della legge non consenta pacificamente di trarre tale conclusione.

Recentissime dalla Cassazione civile - abstract in versione elettronica

91391
Carbone, Vincenzo (a cura di) 1 occorrenze
  • 2005
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III civ. 14 gennaio 2005, n. 682 in tema di vendita in blocco e vendita cumulativa di immobili locati ad uso non abitativo; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2005, n. 625 in tema di efficacia normativa dell'uso aziendale; Cass. sez. II civ. 13 gennaio 2005, n. 587 in tema di contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e risoluzione; Cass. sez. un. civ. 12 gennaio 2005, n. 2538 in tema di permessi di soggiorno; Cass. sez. III civ. 11 gennaio 2005, n. 377 in tema di motivi dell'atto di appello; Cass. sez. III civ. 11 gennaio 2005, n. 375 in tema di motivi del ricorso per cassazione; Cass. sez. III civ. 5 gennaio 2005, n. 154 in tema di impugnazione dell'incompetenza per clausola compromissoria.

L'esenzione dalla revocatoria fallimentare delle vendite di immobili a giusto prezzo - abstract in versione elettronica

101153
Angiolini, Francesca 1 occorrenze
  • 2007
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Una delle esenzioni che appare degna di particolare attenzione é quella relativa alle vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale; in presenza di tale fattispecie l'operato del notaio si rivela particolarmente delicato sia nella fase di consulenza preventiva, gravando sullo stesso un obbligo di informazione nei confronti delle parti sul contenuto della nuova norma e della tutela offerta, sia in fase di redazione dell'atto, al fine di far risultare con la maggiore chiarezza possibile la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le tasse "Soru" e l'impatto con la Corte costituzionale - abstract in versione elettronica

103025
Morongiu, Gianni 1 occorrenze
  • 2008
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Alla luce di ciò, la Corte ha esaminato le questioni relative all'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo, all'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, all'imposta regionale su aeromobili e unità da diporto e all'imposta regionale di soggiorno, censurando le prime tre, in quanto non in armonia con i principi del sistema tributario statale.

La simulazione dell'uso abitativo transitorio in frode alla legge - abstract in versione elettronica

115005
Schiaparelli, Sarah 1 occorrenze
  • 2010
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La prova della natura simulata dell'uso abitativo transitorio dichiarato nel contratto di locazione deve essere fornita dalla parte che agisca in giudizio per ottenere l'esatta determinazione del canone e la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Nel caso di specie il contratto dissimulato di locazione abitativa effettivamente primaria, stipulato per un canone e una durata non corrispondenti a quelli legali, è illecito per contrasto con l'art. 79, l. n. 392/1978: il conduttore può quindi dimostrare il carattere fittizio della clausola sulla transitorietà dell'uso anche tramite testi e presunzioni, ai sensi dell'art. 1417 c.c. Nel solco di un consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce la necessità della prova dell'accordo delle parti sulla diversa destinazione d'uso della res locata ai fini dell'applicazione dell'equo canone al contratto, ravvisando l'accordo simulatorio nella condivisa consapevolezza di entrambe le parti sull'effettiva destinazione primaria del bene, desunta da una serie di indici inequivocabili. Sotto questo profilo la sentenza si riallaccia ai più moderni principi europei in materia di formazione dell'accordo e conclusione del contratto: anche in assenza di una piena reciprocità dialogica delle manifestazioni del consenso, un accordo può evincersi da comportamenti delle parti univocamente concludenti nel senso della destinazione abitativa stabile e primaria dell'immobile. Secondo la Cassazione, la fittizia pattuizione di un uso transitorio al fine di eludere le prescrizioni imperative della legge sull'equo canone integra gli estremi di una "simulazione relativa in frode alla legge". L'esplicito richiamo al negozio fraudolento può essere inteso come significativo indice di una precisa tendenza giurisprudenziale ad estendere il regime probatorio agevolato del contratto dissimulato illecito (art. 1417 c.c.) anche a fattispecie di violazione indiretta delle norme inderogabili della l. n. 392/1978. In ultima analisi, l'ampliamento di tutela del conduttore si giustifica in ragione della rilevanza costituzionale del diritto alla casa di abitazione, alla cui protezione si ispira la disciplina vincolistica della legge sull'equo canone.

Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e maggiorazione del canone - abstract in versione elettronica

117861
Travaglino, Giacomo 1 occorrenze
  • 2010
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Con riferimento all'art. 7, D.L. n. 551/1988 (che dispone, al comma 1 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo alla scadenza del periodo transitorio sino al 31 dicembre 1989, prevedendo inoltre, al comma 2, che, per il periodo di sospensione, la somma dovuta al locatore, ai sensi dell'art. 1591 c.c., sia pari all'ultimo canone corrisposto aumentato del 100%), la percezione, da parte del locatore, dell'aumento del canone così disposta ex lege è condizionata alla previa offerta al conduttore dell'indennità di avviamento. All'esito di tale offerta il conduttore, versando in mora nella restituzione della casa locata, può scegliere se percepire l'indennità e restituire l'immobile (così rinunziando agli effetti della sospensione legale) ovvero conservarne la detenzione sino alla cessazione dell'effetto sospensivo, corrispondendo, in tal caso, il doppio del canone al locatore.

Contratto di comodato avente ad oggetto un immobile destinato dal comodatario ad alloggio familiare - abstract in versione elettronica

120061
Pugliese, Raffaella 1 occorrenze
  • 2010
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Il vero problema, in seno a quest’ultima prospettiva, è quello della individuazione del termine di durata dell’assegnazione, da rinvenirsi, secondo un primo orientamento, tenendo conto del titolo di base che giustifica la detenzione dell’immobile abitativo, cioè l’originario contratto di comodato: ciò conduce a ritenere che l’assegnatario deve subire gli effetti del recesso ad nutum, previsto a favore del comodantedall’art. 1810 c.c. Altro orientamento, all’opposto, ha stabilito che "il titolo di godimento del bene è costituito dal provvedimento di assegnazione della abitazione nella casa familiare", ritiene che è nella disciplina di quest’ultimo "che deve collocarsi ogni problema di determinazione del termine finale, e non invece nell’originario rapporto di comodato, [...], che è del tutto superato dalla successiva vicenda giuridica che ha interessato lo stesso bene". In altre parole, la particolare destinazione dell’immobile a casa familiare permea di per sé il contratto di comodato, il quale è, per definizione tipologica (art. 1803 c.c.), connaturato ad un uso particolare. In questo articolato contesto, sono intervenute, nel 2004, le Sezioni Unite , le quali dapprima hanno escluso "una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà" a tutela di diritti fondati sulla "solidarietà coniugale", e, dall’altro, hanno negato che la individuazione del termine finale del godimento possa individuarsi nella disciplina del titolo contrattuale preesistente. Esso deve, piuttosto, ravvisarsi nella valutazione dello specifico uso dell’immobile: emerge, così, la nozione di casa familiare intesa quale habitat domestico, goduto non già dai membri della famiglia in quanto persone fisiche, ma in quanto siano espressione di una "comunità domestica", che assurge ad ente. Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno enucleato due distinte ipotesi. Se il termine finale risulta espressamente ed univocamente determinato nel contratto, esso rileva in quanto tale ai fini della restituzione della casa al comodante. Se, invece, il comodato è precario, la "marcata specificità" della casa familiare consente di individuare, fatta salva l’applicabilità dell’art. 1809, co. 2, c.c., "un termine implicito", strettamente correlato alla "destinazione impressa all’immobile".

Come decidere se optare o meno per la nuova cedolare secca sugli affitti - abstract in versione elettronica

126305
Carpentieri, Claudio 1 occorrenze
  • 2011
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La cedolare secca sugli affitti, applicabile già con riferimento al periodo d'imposta 2011, sostituisce tutti i tributi diretti ed indiretti applicati in ragione della stipula di contratti di affitto su immobili adibiti ad uso abitativo (IRPEF, imposta di registro ed imposta di bollo). L'imposta sostitutiva, prevista nella misura del 19% per i canoni relativi ai contratti a canone concordato e del 21% per tutti gli altri contratti di locazione di immobili adibiti a civile abitazione, si presenta come un regime opzionale, da esercitare secondo le modalità che saranno stabilite tramite provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La scelta di entrare o meno nella tassazione sostitutiva dipende, ovviamente, dall'ammontare di reddito complessivo dichiarato tenendo conto delle disposizioni di abbattimento della base imponibile, applicabili specialmente con riferimento ai contratti a canone concordato.

Accatastamento dei fabbricati rurali: un'occasione perduta? - abstract in versione elettronica

127095
Muleo, Salvatore 1 occorrenze
  • 2011
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La legge di conversione del D.L. n. 70/2011 ("decreto sviluppo") ha inserito una disposizione secondo cui, per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è possibile presentare (entro il 30 settembre 2011) una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale; alla domanda va allegata un'autocertificazione del possesso, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda, dei requisiti di ruralità. Entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del territorio potrà convalidare la certificazione e riconoscere l'attribuzione della categoria catastale richiesta. La novella introdotta dalla legge di conversione è stata per certi versi un'occasione perduta nell'ottica del necessario riallineamento tra normativa positiva ed elaborazioni giurisprudenziali, che valorizzano un collegamento automatico tra le categorie catastali A/6 o D/10 ed i fabbricati rurali.

Esercizio congiunto della prelazione nella c.d. vendita in blocco - abstract in versione elettronica

131575
Alpini, Arianna 1 occorrenze
  • 2012
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L'orientamento giurisprudenziale consolidato, partendo da una interpretazione meramente letterale delle disposizioni, esclude la prelazione del conduttore di immobile ad uso non abitativo nell'ipotesi di vendita in blocco per mancanza di identità tra bene locato e bene venduto. L'ipotesi si verificherebbe sia nella vendita di un edificio "da cielo a terra" sia nella vendita di un complesso di beni considerati dalle parti come un immobile diverso dalla somma di quelli ceduti. Da altra prospettiva, sulla base di una interpretazione sistematica e assiologica, si giunge ad ammettere che la vendita in blocco non comporta automaticamente l'esclusione della prelazione del conduttore poiché se l' edificio o il complesso di beni è divisibile non ci sono ostacoli ad esercitare la prelazione soltanto sulla parte locata, se vi è una pluralità di conduttori, come nel caso concreto, si esercita la prelazione congiuntamente e quindi sull'intero blocco come da previsione normativa.

La commerciabilità degli immobili "sulla carta" alla luce del d.lg. n. 122/2005 - abstract in versione elettronica

133907
Bottarelli, Davide 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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I sostenitori di tale orientamento ritengono che, il discrimine imperniato sulla richiesta di un titolo abitativo sia dettato per far fronte all'esigenza di contrastare l'abusivismo edilizio. Inoltre, a sostegno di tale corrente di pensiero viene osservato, come l'acquirente di un immobile "sulla carta" , si trovi in una situazione similare, se non potenzialmente più pregiudizievole, di quella in cui si trova l'acquirente dell'immobile ex art. 1, 1° co., lett. d, per cui una sua esclusione dalle garanzie del credito risulterebbe irragionevole e contraria all'art. 3 Cost. Vi è anche chi, pur riconoscendo i punti critici del decreto, sottolineati dai fautori del secondo orientamento, ritiene, allo stato attuale della normativa, comunque inapplicabile la tutela de qua ai beni non corrispondenti alla fattispecie delineata dall'art. 1, 1° co., lett. d (e di conseguenza validi i contratti aventi ad oggetto immobili "sulla carta"). c) La decisione. Il giudice di legittimità adotta l'ultima posizione descritta. La Cassazione, pur riconoscendo i profili di criticità del decreto, ritiene che la linea sopra descritta abbia una mera portata definitoria e che i contratti ad effetti reali, differiti aventi ad oggetto immobili "sulla carta" siano validi, ma non soggetti alle garanzie del d.lg. 20.6.2005, n. 122. La Suprema Corte non esclude la sussistenza di un dubbio di legittimità costituzionale di tale distinzione, ma non lo ritiene rilevante nel caso di specie ed asserisce che tale dubbio non può essere superato per via interpretativa, ma solo risolto da una pronuncia della Corte costituzionale.

Cessioni Iva di pertinenze - abstract in versione elettronica

142269
Trabace, Raffaele (a cura di) 1 occorrenze
  • 2013
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Tuttavia, sempre secondo l'AE, qualora le dette unità immobiliari siano destinate a pertinenze di immobili ad uso abitativo, alle relative cessioni si applica la disciplina di cui al n. 8-bis), comma primo dell'art. 10 citato. Si rende cioè applicabile alla cessione dell'unità pertinenziale la disciplina astrattamente riferibile agli immobili abitativi, indipendentemente dal tipo di tassazione in concreto applicato o applicabile al bene principale. Può quindi accadere che la cessione della pertinenza sia soggetta a Iva, imponibile o esente, a fronte di una cessione del bene principale, precedente o contestuale, fuori del campo applicativo dell'Iva, oppure che la cessione della pertinenza sia esente da Iva a fronte di una cessione dell'abitazione imponibile allo stesso tributo o viceversa.

La fatturazione delle vendite e delle locazioni immobiliari - abstract in versione elettronica

142369
Rizzardi, Raffaele 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012, la normativa italiana dispone che devono essere fatturate in regime di ''reverse charge'' le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, cioè quelle effettuate dopo cinque anni dalla fine lavori dai costruttori o ristrutturatori (abitativo e strumentale), in qualsiasi momento dagli altri soggetti (solo strumentale).

Sospesa la prima rata IMU in attesa della riforma dell'imposizione sul patrimonio immobiliare - abstract in versione elettronica

143275
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2013
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La sospensione del versamento della prima rata dell'IMU [Imposta Municipale propria e secondaria] per il 2013, disposta dal D.L. n. 54/2013, interessa fattispecie accomunate dalla finalità di soddisfare il fabbisogno abitativo primario dei cittadini. Ad esse si sono abbinate le esigenze del comparto agricolo, integralmente recepite per i terreni incolti, i piccoli appezzamenti coltivati per autoconsumo e i fabbricati rurali, sia a destinazione abitativa che strumentale. L'estensione della moratoria ha toccato anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi degli IACP. La sospensione è giustificata dall'esigenza di procedere alla revisione dell'imposizione fiscale sugli immobili, che comprenderà anche la TARES, e dovrà tra l'altro riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la possibile deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Detraibile l'IVA assolta sull'acquisto di impianto fotovoltaico che produce energia inferiore ai consumi - abstract in versione elettronica

143551
Del Vaglio, Mario 1 occorrenze
  • 2013
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Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla "causa C-219/12", lo sfruttamento di un "impianto fotovoltaico" installato sopra un "edificio ad uso abitativo", anche quando strutturato in modo tale che la quantità di "energia elettrica prodotta" sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica "consumata" per "uso privato" dal proprietario dell'impianto, rientra nella nozione di "attività economiche", purché l'energia prodotta sia "ceduta" in rete a fronte di un "corrispettivo", con la realizzazione di introiti aventi carattere di "stabilità". Ne deriva che l'"IVA pagata" a monte sull'acquisto dell'impianto può essere "detratta" dall'imposta a valle gravante sulla fornitura di energia elettrica alla rete. La decisione (che va ben oltre lo stretto settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) è particolarmente interessante perché estende la nozione di attività economica, rilevante ai fini IVA, fino a ricomprendervi ambiti che sembravano doverne rimanere del tutto esclusi.

Ritorno dell'IRPEF sulle case sfitte: una misura iniqua e contraddittoria - abstract in versione elettronica

144605
Spaziani Testa, Giorgio 1 occorrenze
  • 2013
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Il disegno di legge di stabilità 2014 prevede un forte aggravio di tassazione sui proprietari di casa con la reintroduzione dell'imposizione ai fini IRPEF [Imposta sul reddito delle persone fisiche] degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (escludendo, cioè, le case di villeggiatura). Misura che, stando alle previsioni, dovrebbe fruttare alle casse dello Stato, nel 2014, oltre 500 milioni di euro. Si tratta di un intervento di particolare iniquità - posto che va a colpire immobili improduttivi di reddito che i proprietari non riescono a locare - e che si accompagna all'introduzione di un altro tributo aggiuntivo, la TASI [Tassa sui servizi]. La misura si presenta inoltre come palesemente contraddittoria rispetto all'appena varata esenzione IMU per gli immobili delle imprese invenduti e non locati.

Morte del conduttore e successione nel contratto - abstract in versione elettronica

148781
Suppa, Maddalena 1 occorrenze
  • 2014
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Per la successione nel rapporto locativo, "ex fatere conductoris", di immobili destinati all'uso abitativo, la legge detta una disciplina speciale - gli artt. 6 e 37 della legge n. 392 del 27 luglio 1978 - che, in deroga ai principi generali del diritto successorio, individua una serie di soggetti successibili, i quali, soddisfatte determinate condizioni, possono subentrare nel contratto di locazione alla morte del conduttore. Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione torna ad impegnarsi nell'interpretazione del suddetto art. 6, che fin dal momento della sua introduzione ha suscitato incertezze sotto svariati profili, dal rapporto intercorrente tra la disciplina speciale della successione e quella generale contenuta nel codice civile (art. 1614 c.c.) alla comprensione del requisito della convivenza abituale ed in particolare per quanto concerne l'esatta individuazione dei soggetti legittimati a succedere, ovvero se la successione "mortis causa" nel rapporto vada applicata una sola volta, esclusivamente per gli immediati successori del conduttore o se si possa estendere l'applicabilità anche ai successori di tali successori.

Verso l'unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana - abstract in versione elettronica

149379
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2014
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Prevista a regime anche la deducibilità del 20% (30% solo per il 2013) dell'imposta pagata dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo, finanziata però con il ripristino parziale dell'IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sui fabbricati non locati, ad uso abitativo, ubicati nello stesso Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione principale.

La costituzione in mora del locatore mediante offerta di adempimento "condizionata" - abstract in versione elettronica

162915
Bertelli, Francesca 1 occorrenze
  • 2016
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Con un'articolata serie di passaggi argomentativi, la Corte di Cassazione ha sostenuto che, nel caso di locazione di immobile ad uso non abitativo, l'offerta formale di riconsegna dell'immobile locato, seppur condizionata alla liquidazione dell'indennità di avviamento, può essere considerata idonea a costituire in mora il locatore che l'abbia ingiustificatamente rifiutata e può altresì servire a sollevare il conduttore non solo dal risarcimento del maggior danno, ma anche dal dovere di corrispondere i canoni successivi all'offerta stessa di riconsegna, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum". Ponendo l'accento sull'interdipendenza sostanziale e funzionale che caratterizza gli adempimenti a cui locatore e conduttore sono reciprocamente tenuti, nella fase conclusiva del rapporto, il giudice di legittimità ha ribadito la necessità di tutelare l'esercizio dell'attività commerciale attraverso il riconoscimento dell'indennità di avviamento anche per un periodo in cui il pagamento del canone di locazione è stato considerato inesigibile in ragione di un utilizzo generalizzato dell'eccezione d'inadempimento che deve, tuttavia, essere sottoposto ad una più attenta verifica critica, anche alla luce del rapporto tra norme e principi che la Corte pone a fondamento della propria decisione.

IVA agevolata e costruzione di fabbricati ad uso abitativo - abstract in versione elettronica

168543
Girelli, Giovanni 1 occorrenze
  • 2016
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In materia di prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativo alla costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente abitativo, il beneficio dell'aliquota IVA ridotta al 4% va riconosciuto anche nel caso in cui i cespiti, che l'impresa costruttrice abbia realizzato secondo i dettami della normativa IVA e destinati alla vendita, non rimangano inutilizzati fino al momento dell'alienazione, ma vengano "medio tempore" impiegati per finalità commerciali. Appare, infatti, decisiva in conformità all'agevolazione fruita la effettiva destinazione alla vendita e il mantenimento della finalità a soddisfare le esigenze abitative. Tale soluzione, manifestata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale Puglia n. 715/2016, appare condivisibile, in quanto coerente con la "ratio legis" della disposizione agevolativa in questione. La pronuncia, poi, si mostra conforme alla giurisprudenza tributaria di legittimità ed alla prassi amministrativa.

Patti di aumento del canone di locazione: clausole nulle o strumenti di gestione delle sopravvenienze? - abstract in versione elettronica

168731
Goione, Stefano (a cura di) 1 occorrenze
  • 2016
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Nell'ambito della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ad oggi prevale l'orientamento secondo cui in tema di locazione d'immobili destinati ad uso non abitativo, la previsione contrattuale di canoni d'importo differenziato nel corso del tempo si appalesa legittima solo laddove l'aumento sia collegato ad un vantaggio del conduttore ancorato a parametri predeterminati ed idonei ad influire sull'equilibrio contrattuale, pena altrimenti la violazione della previsione d'invariabilità del canone in costanza di rapporto se non nei limiti circoscritti dell'art. 32, L. n. 392 del 1978 con conseguente nullità della sua pattuizione ai sensi dell'art. 79 della L. n. 392 del 1978. Detto orientamento è apprezzabile perché prendendo atto di un problema interpretativo che è stato talvolta affrontato e diversamente risolto dalla giurisprudenza nel corso degli anni, mostra di voler condividere una lettura in termini causali della sanzione di nullità di cui all'art. 79 della L. n. 392/1978; infatti, non ogni pattuizione o clausola contrattuale che prevede un incremento del valore reale del canone dovuto dovrà essere dichiarata nulla, ma solamente quella che risulti essere priva di causa.