Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abitati

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Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

17601
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1942
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente; 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

19896
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 5° su boschi, selve o foreste.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

35560
Stato 21 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.

Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.

Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aereoporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento determina le distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati.

Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi quelli a trazione animale, i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza; c) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; d) le persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dallo ufficio medico-legale della unità sanitaria locale e dallo ufficio competente in base all'ordinamento interno; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza; f) le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; g) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte. Nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli organi di polizia di cui all'art. 12. Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 52) STRADA VICINALE (o PODERALE o DI BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

50820
Stato 10 occorrenze
  • 1959
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.

Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.

Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone.

Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale «strada con diritto di precedenza» fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale «passaggio a livello» deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari; b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari; c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale «arrestarsi al crocevia» fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata; d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali «termine della precedenza» e «strada con precedenza», a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale «arrestarsi al crocevia». I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale «posto di soccorso»; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.

Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest' ultima.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza; e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale «lavori» da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi.

La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; h) divieto di guidare in stato di ebbrezza; i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

57702
Stato 1 occorrenze

Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

71352
Stato 1 occorrenze

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Poteri discrezionali dell'amministrazione nel procedimento di localizzazione delle discariche - abstract in versione elettronica

99841
Neri, Vincenzo 1 occorrenze
  • 2007
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Si tratta, infatti, di contemperare al meglio la tutela dell'ambiente e del paesaggio (certamente compromessi in qualche misura dalla realizzazione delle discariche) con la necessità di assicurare la salubrità dei centri abitati attraverso la raccolta dei rifiuti e un loro adeguato smaltimento. Gli interessi primari ora indicati devono tuttavia essere opportunamente coordinati con le scelte relative al complesso assetto del territorio e con le istanze provenienti dalle collettività del luogo spesso portatrici di interessi contrapposti (raccolta dei rifiuti per avere un centro abitato salubre/realizzazione della discarica in altro sito per non compromettere l'ambiente e il paesaggio circostante). Nonostante il quadro giuridico di riferimento sia in parte diverso, gli stessi problemi si ripropongono anche nelle scelte, di recente diventate non più differibili, relative alla realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori. La sentenza del T.A.R. siciliano mostra chiara consapevolezza della delicatezza dei problemi in campo individuando gli spazi di discrezionalità riservati all'agire amministrativo e i limiti del sindacato giurisdizionale in quell'area molto delicata che sta al confine tra la discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica e il merito delle scelte demandate ai pubblici poteri.

I provvedimenti limitativi del traffico veicolare nei centri abitati - abstract in versione elettronica

109013
Cattaneo, Silvia 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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I Comuni, nell'esercizio del potere, ampiamente discrezionale, di adozione delle misure limitative della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati, devono contemperare, una pluralità di contrapposti interessi, tutti di rango costituzionale: da un lato, le esigenze di tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, e, dall'altro, le libertà di circolazione e di iniziativa economica. La ragionevolezza delle scelte è l'unica, ma pregnante, condizione di legittimità.

Forma, ordine, bellezza. Variazioni su un tema - abstract in versione elettronica

155837
Padovani, Andrea 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Nella profondità della nostra coscienza la giustizia è percepita, ugualmente, come bellezza, bene e verità: forme diverse di una sola idea fondamentale dalla quale siamo abitati. Nella sua priorità ontologica e psicologica la giustizia ("iustitia") è pertanto "madre" del diritto positivo ("ius") e suo termine superiore di raffronto. Tale rapporto rivela l'intima struttura del diritto ch'è "forma" imposta al disordine del mondo ed ugualmente "proporzione" - come si espresse Dante - in cui si identifica la stessa bellezza. Si comprende così il motivo per cui il Medioevo - epoca segnata più d'ogni altra da una appassionata ricerca della forma - fu così potentemente attratto dal diritto (nei termini di un celebre libro di Francesco Calasso: "Medioevo del diritto". Non, semplicemente, "Diritto del Medioevo"...). Nel clima della modernità, al contrario, si preferisce parlare di caratteri "sostanziali" rigettando ciò che appare dato "formale" (dunque estrinseco e superficiale). La libertà, se vuole essere piena, deve infine prevalere sulla verità. In un siffatto clima culturale l'arte e la giurisprudenza sperimentano cammini analoghi e condividono un medesimo destino contrassegnato dal rifiuto di ogni fondamento in una natura data, dal riferimento a valori oggettivi o premesse metafisiche ritenute intrinsecamente violente.

Il doppio limite di edificabilità ex art. 9, D.P.R. n. 380/2001 di fronte alla Corte costituzionale - abstract in versione elettronica

164963
Palma, Mario 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La disposizione di cui al citato art. 9 del T.U. dell'Edilizia prevede che in materia di realizzazione di impianti produttivi fuori dei centri abitati ove siano scaduti i vincoli dei piani urbanistici le disposizioni regionali siano applicabili in luogo della disciplina statale solo quando prevedano limiti edificatori più restrittivi. Dal combinato disposto dei due limiti posti dall'art. 9, D.P.R. n. 380/2001 deriva una irragionevole restrizione del diritto ad edificare che può, in alcune circostanze, giungere fino ad escludere qualsiasi utilizzo proficuo a fini produttivi di determinate aree; il giudice rimettente, in particolare, sottolinea l'irragionevole compressione dello "ius aedificandi" del privato in violazione degli art. 3 e 42 Cost. e del diritto di iniziativa economica privata in violazione dell'art. 41 Cost.

Eliminazione della tassazione sulla "prima casa" da integrare con misure per la locazione - abstract in versione elettronica

165871
Spaziani Testa, Giorgio 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Se l'obiettivo è quello di sottrarre a tassazione la "prima casa", non vi è ragione di operare distinzioni nell'ambito degli immobili abitati dai proprietari. Tantomeno attraverso il criterio che il Governo ha mutuato da provvedimenti del passato. Vi è poi un altro settore che ha urgente bisogno di un intervento di tassazione ed è quello degli immobili locati.