Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34949
Stato 1 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

52177
Stato 1 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57283
Stato 1 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 10 o al 25 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria, non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Il diritto penale di fronte alla malattia - abstract in versione elettronica

84355
Eusebi, Luciano 1 occorrenze
  • 2002
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell'impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità intersoggettiva - come quella fra medico e paziente - giocata per la morte. La questione dell'eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all'accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell'intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all'interpretazione dell'art. 32 comma 2 della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici "avversi".

La nozione minima di impresa nell'ambito del controllo delle concentrazioni - abstract in versione elettronica

128779
Vasquez, Luciano 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Dall'analisi della scena criminis di un omicidio al profilo psicologico dell'autore di reato - abstract in versione elettronica

135001
Carillo, Biagio Fabrizio; Gualco, Barbara; Rensi, Regina 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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La natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, enti pubblici o associazioni di diritto privato? - abstract in versione elettronica

154009
Custureri, Salvatore 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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In tale contesto dell'agire umano, il diritto si occupa unicamente di quelle pratiche sportive per così dire "tipizzate", ossia di quegli sport codificati, dotati cioè di un ben definito corpus di regole stabilite in via istituzionale dagli stessi soggetti che lo praticano. Per lunghi periodi il fenomeno sportivo è rimasto pertanto relegato nella zona grigia dell'indifferenza giuridica, almeno fintantoché le condotte poste in essere non fossero penalmente rilevanti. Deve rilevarsi che, sotto il profilo giuridico, lo sport ha, con il trascorrere del tempo, assunto sempre maggiore rilevanza. Da fenomeno fisico-ludico ad attività svolta da professionisti, soggetti che percepiscono pertanto un reddito (spesso unica fonte di sostentamento), che mettono a disposizione le proprie abilità e capacità atletiche a favore di un altro soggetto. Ed è proprio il sorgere della natura professionistica di tale attività, che ha portato lo sport a manifestare la sua consistenza e rilevanza, tanto da far sentire impellente la necessità di regolamentarla attraverso normative precise e sofisticate. Si inizia a parlare perciò della nascita di un vero e proprio ordinamento sportivo. E' necessario, pertanto, stabilire, in via preliminare, se tale ordinamento sportivo costituisca un sistema giuridico nel senso proprio di tale termine.

La scelta dei consulenti e dei periti per gli accertamenti genetico-forensi - abstract in versione elettronica

160921
Viazzi, Claudio; Bonsignore, Alessandro; De Stefano, Francesco 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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