Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Numero di risultati: 75 in 2 pagine

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Leale collaborazione tra Ministro della giustizia e CSM alla prova: chi controlla il concerto? - abstract in versione elettronica

87719
Pezzini, Barbara 1 occorrenze
  • 2004
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La sentenza annotata, applicando ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia il "metodo procedimentale basato sulla leale collaborazione", si limita ad un controllo ab extrinseco del rispetto dei vincoli di coerenza del dialogo formalmente instaurato tra i due organi in ordine al procedimento decisionale per il conferimento di incarichi direttivi; si tratta di una conferma dell'impianto interpretativo elaborato in occasione di precedente analogo conflitto di attribuzioni (sent. 379 del 1992), nei cui confronti emergono diversi motivi di perplessità. Innanzitutto per il fatto che, mentre la competenza del C.S.M. in materia di conferimento degli incarichi direttivi costituisce attuazione diretta dell'art. 105 Cost., la partecipazione del ministro ad una deliberazione che riguarda la carriera dei magistrati andrebbe giustificata procedendo all'individuazione degli interessi di cui il ministro è portatore ai sensi dell'art. 110 Cost.; un'identificazione di tali interessi in modo adeguatamente circostanziato continua, invece, a mancare. Inoltre, lo stretto collegamento affermato dalla giurisprudenza costituzionale tra gli artt. 11 e 17 della legge 195 del 1958 consente in realtà al Ministro di esercitare un anomalo controllo sugli atti del CSM: al contrario, una garanzia costituzionale forte dell'autonomia organizzativa della magistratura, quale è quella della Costituzione italiana, sarebbe compatibile con la funzione di controllo rispetto ai valori costituzionali eventualmente svolta dal Presidente della repubblica nell'esercizio dei c.d. poteri esterni nei confronti del Consiglio superiore che egli presiede, ma resta incompatibile con qualsivoglia forma di controllo governativo.

Il procedimento sommario di cognizione - abstract in versione elettronica

87819
Picaroni, Elisa 1 occorrenze
  • 2004
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Con il nuovo rito societario l'ordinamento ha quindi fatto proprio un accertamento in grado di esaurire ab origine la tutela del diritto con il solo limite della inidoneità ad acquisire la stabilità del giudicato, mostrando di aver aderito ad una concezione "policentrica" del processo, che prevede, accanto al rito ordinario, strumenti alternativi di tutela caratterizzati dalla snellezza delle forme, dalla rapidità della definizione e, naturalmente, dal minor costo sociale, cui ricorrere tutte le volte in cui la situazione bisognosa di protezione presenti caratteristiche tali da far ritenere superflua ed eccessiva la cognizione piena ed esauriente.

Nullità della pattuizione dell'anatocismo - abstract in versione elettronica

98259
Flammia, Paola 1 occorrenze
  • 2007
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Pertanto il contratto deve dirsi ab origine difettante di una pattuizione sulla capitalizzazione sia essa trimestrale, semestrale o annuale che non può essere in alcun modo surrogata, in quanto deve escludersi radicalmente la possibilità di inserzione automatica o di sostituzione legale di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità.

Discrezionalità tecnica, sindacato giudiziario e responsabilità amministrativa - abstract in versione elettronica

107555
D'Auria, Gaetano 1 occorrenze
  • 2008
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L'analisi parte dalla fondamentale distinzione fra scelte discrezionali - sottratte al sindacato di un giudice - e valutazioni tecniche soggette al sindacato stesso: del giudice ordinario, da un lato, e di quello amministrativo, dall'altro, il cui potere di verificare ab intrinseco la valutazione è acquisizione recente a fronte della posizione tradizionale che prevedeva la verifica solo dall'esterno, in termini di eccesso di potere. L'A. approfondisce, poi, il tema lungo tre direttrici: l'uso della discrezionalità tecnica ed il relativo sindacato giudiziario; il modo in cui il tema è affrontato dalla giurisprudenza della Corte dei conti; le misure utili a limitare il rischio, per gli addetti alla valutazione tecnica, di incorrere in responsabilità amministrativa. In proposito l'A. ritiene utile che le amministrazioni si dotino di "manuali" di valutazione tecnica calibrati sulle funzioni di ciascuna di esse; manuali che, proprio perché contestabili direttamente in sede giurisdizionale, finirebbero per offrire preziosi elementi di valutazione ad amministrazioni e tecnici. A questo obiettivo, però, è di ostacolo l'assoluta penuria di professionalità dell'"amministrazione tecnica", frutto di politiche del personale che risalgono ad oltre cinquanta anni fa; sicché rimuovere gli effetti di un handicap è a dir poco problematico. Trasparenza vorrebbe, per questo, che le amministrazioni dessero ampia pubblicità alle condizioni in cui sono chiamate ad operare, contribuendo, così, ad una migliore valutazione della colpa da imputare ai singoli tecnici.

La segregazione dell'intero patrimonio aziendale nel trust non consente il normale svolgimento della procedura concorsuale in danno alla massa dei creditori - abstract in versione elettronica

116715
Pirruccio, Paolo 1 occorrenze
  • 2010
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Se invece il trust è stato istituito quando l'impresa era già insolvente (così come era accaduto nella fattispecie oggetto del giudizio), esso è ab origine nullo in quanto è finalizzato ad eludere la procedura concorsuale. In quest'ultimo caso, vi è un utilizzo abusivo e fraudolento del trust che, non perseguendo interessi meritevoli di tutela, produce effetti ripugnanti per il nostro ordinamento giuridico poiché mira ad aggirare le norme imperative (e pubblicistiche) che presiedono alla liquidazione fallimentare. Occorre però precisare che il giudice - la cui decisione è stata pienamente confermata dal collegio in sede di reclamo - non ha dichiarato la nullità del trust (per la quale si dovrà attendere - eventualmente - una prossima pronuncia di merito del Tribunale di Milano che è già stato investito della questione su istanza dalla curatela fallimentare), ma ha potuto esclusivamente rilevare la citata nullità al solo fine di rigettare una domanda cautelare che era stata avanzata dal trustee nominato dal guardiano del trust.

No all'interrogatorio di garanzia a seguito di aggravamento della misura cautelare ex art. 276 c.p.p. - abstract in versione elettronica

117151
Papagno, Claudio 1 occorrenze
  • 2010
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Non di meno, anche l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora sia una circostanza di facile accertamento eccede in astrattezza ove si escludono, ab origine, possibili implicazioni fattuali che potrebbero trovare nell'interrogatorio di garanzie il luogo di naturale esplicazione.

Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante - abstract in versione elettronica

119701
Moncalvo, Fabrizio Armando 1 occorrenze
  • 2010
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. - Sotto questo aspetto, in particolare, non sembrano fondati i sospetti in merito ad una pretesa violazione del principio "ab heredis persona obligatio incipere non potest", nel caso del rapporto di mandato che sopravviva alla morte del mandante. Nel caso in esame, le (reciproche) obbligazioni tra le parti derivano direttamente dal contratto di mandato, stipulato in vita dal mandante. La morte di tale ultimo soggetto, rappresenta soltanto l'evento, al verificarsi del quale, l'obbligo del mandatario, di eseguire un determinato incarico, diviene attuale. C) Divieto dei patti successori. - Nel caso in cui il mandato venga a configurarsi quale strumento negoziale attraverso il quale le parti intendano realizzare una attribuzione patrimoniale "a causa di morte" viene in rilievo il divieto dei patti successori, di cui all'art. 458 c.c. D) Regole diverse valgono per il mandato diretto a realizzare interessi a carattere non patrimoniale dello stesso mandante. E' il caso, a titolo d'esempio, del mandato concernente le modalità, o il luogo, della sepoltura. In queste ipotesi, si ritiene che il carattere strettamente personale (con riferimento alla persona del mandante), dell'interesse sotteso al conferimento dell'incarico post mortem, impedisca agli eredi del mandante di incidere sull'esecuzione del mandato.

Perfezione del contratto per persona da nominare e configurazione unitaria dell'istituto - abstract in versione elettronica

120893
Tammaro, Maria 1 occorrenze
  • 2010
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Successivamente alla nomina, da un lato, il promittente non può più agire nei confronti dello stipulante, ma solo contro il nominato e, dall'altro, quest'ultimo è legittimato in via esclusiva ad agire, quale unico contraente ab origine del contratto.

L'impugnazione del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere del de cuius ed asserita mancanza di data. Infondatezza - abstract in versione elettronica

122795
Santarsiere, Vittorio 1 occorrenze
  • 2011
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Ab antiquo, nella Relazione al libro delle successioni, sembrò potersi escludere la presunzione di incapacità al tempo in cui fu redatto il testamento, ricavabile dal giudice quando l'incapacità fosse dimostrata prima e dopo la testamenti factio. Oggi, come proclamato nella pubblicata sentenza, il solo accertamento di fenomeni patologici anteriori o posteriori all'atto impugnato, non è sufficiente ad integrare la prova univoca e rigorosa della incapacità del de cuius al momento della redazione del suo testamento.

Trasformazione di aree occupate dalla p.a. e obliterazione dell'acquisizione sanante - abstract in versione elettronica

123053
Santarsiere, Vittorio 1 occorrenze
  • 2011
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Con l'istituto in parola, l'A. superava ab extra l'obbligo di restituzione del bene al privato, acquisendolo al proprio patrimonio indisponibile. L'atto di acquisizione senza contraddittorio era rimesso alla discrezionalità dell'ente, che occupava per interesse pubblico, senza valido, efficace provvedimento di espropriazione. Questo è ora scandito dai quattro sub procedimenti dettati dall'art. 8 d.P.R. n. 327 del 2001, in assenza dei quali la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa è manifesta. Impossibile non garantire sufficiente certezza nei procedimenti ablatori e permettere all'A. di usare a proprio vantaggio situazioni di fatto derivanti da azioni illegali. Per il principio di legalità la P.A., quale autorità, ha un vincolo nella legge, sicché può adottare solo gli atti autoritativi da questa preveduti. L'apprensione di fondi privati per opera pubblica, non legittimata da provvedimento ablatorio, costituisce attività materiale sine titulo, lesiva dei diritti soggettivi ed integra fatto illecito, la cui consumazione si determina con la realizzazione dell'opera.

Amministratore di sostegno e consenso informato: scelte di politica legislativa e case law a raffronto. (parte II) - abstract in versione elettronica

124035
Vimercati, Benedetta 1 occorrenze
  • 2011
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Nella seconda parte si analizzeranno le principali fattispecie che possono coinvolgere l'amministratore di sostegno nella prestazione del consenso, ovverosia il caso in cui il paziente, divenuto incapace di intendere e di volere, abbia o meno rilasciato dichiarazioni anticipate di trattamento e quello del paziente incapace ab origine. La terza parte evidenza e affronta l'esame dei più problematici caratteri processual-civilistici dell'istituto che possono direttamente influire proprio sulla tutela del diritto di libertà. Le conclusioni sono infine dedicate ad un tentativo di contestualizzazione della disciplina dell'amministrazione di sostegno, così come fin'ora interpretata, nel quadro legislativo de iure condendo in riferimento alla legge sul testamento biologico tuttora in attesa del vaglio della Camera.

Amministratore di sostegno e consenso informato: scelte di politica legislativa e case law a raffronto (Parte I) - abstract in versione elettronica

125721
Vimercati, Benedetta 1 occorrenze
  • 2011
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Nella seconda parte si analizzeranno le principali fattispecie che possono coinvolgere l'amministratore di sostegno nella prestazione del consenso, ovverosia il caso in cui il paziente, divenuto incapace di intendere e di volere, abbia o meno rilasciato dichiarazioni anticipate di trattamento e quello del paziente incapace ab origine. La terza parte evidenzia e affronta l'esame dei più problematici caratteri processual-civilistici dell'istituto che possono direttamente influire proprio sulla tutela del diritto di libertà. Le conclusioni sono infine dedicate ad un tentativo di contestualizzazione della disciplina dell'amministrazione di sostegno, così come finora interpretata, nel quadro legislativo de jure condendo in riferimento alla legge sul testamento biologico tutt'ora in attesa del vaglio della Camera.

Sull'ammissibilità della legittimazione dei creditori personali del legittimario ad esperire, in via surrogatoria, l'azione di riduzione - abstract in versione elettronica

126417
Annunziata, Arcangelo Giuseppe 1 occorrenze
  • 2011
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Ai fini della proponibilità dell'azione, va sottolineato che, poiché il presupposto per l'esperibilità dell'azione surrogatoria è l'inerzia del debitore, un qualsivoglia comportamento positivo, posto in essere dal debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude "ab origine" la possibilità d'interferenza da parte del creditore con l'azione surrogatoria. In tale ottica, la giurisprudenza ritiene che la domanda ex art. 2900 c.c. non possa essere accolta, per la mancanza del requisito dell'inerzia del debitore, nel caso in cui questi abbia implicitamente rinunciato alla legittima, compiendo atti esecutivi delle disposizioni lesive, incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia.

I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica - abstract in versione elettronica

129489
Minieri, Luciano 1 occorrenze
  • 2012
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Accettazione con beneficio d'inventario e azione di riduzione esercitata dal legittimario pretermesso - abstract in versione elettronica

131521
Di Lorenzo, Giovanni 1 occorrenze
  • 2012
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In tale ipotesi, essendo il legittimario chiamato alla successione ab intestato, l'azione di riduzione proposta nei confronti di un soggetto non chiamato come coerede è ammissibile soltanto se preceduta dalla accettazione beneficiata.

Via libera ai rimborsi delle ritenute sui dividendi incassati da soggetti UE - abstract in versione elettronica

133081
Committeri, Gian Marco; Scifoni, Gianfilippo 1 occorrenze
  • 2012
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L'interpretazione della Corte avrebbe dovuto comportare la rimozione delle regole discriminatorie "ab origine" (ovvero a far data dall'introduzione dell'IRES) e al medesimo risultato sarebbero dovute giungere le Corti di merito adite dalle società estere, evenienza che non risulta si sia sempre verificata; la circolare va pertanto accolta positivamente.

Pretermissione del legittimario e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - abstract in versione elettronica

134181
Tinti, Federica 1 occorrenze
  • 2012
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Tuttavia è stato chiaramente messo in rilievo come, anche nella successione ab intestato, sia possibile ipotizzare un fenomeno di pretermissione ove il de cuius abbia disposto, in vita, di tutti i suoi beni a favore di estranei o di altri legittimari tramite donazioni o anche liberalità non donative, ovvero abbia disposto di tutto il proprio patrimonio mediante uno o più legati. b) l presupposti dell'azione di riduzione in caso di pretermissione del legittimario In ipotesi di pretermissione, si impone un coordinamento tra le condizioni previste dall'art. 564 c.c., per l'esercizio dell'azione di riduzione e le norme dettate in tema di vocazione legale all'eredità. La prevalente dottrina, con il conforto della giurisprudenza di legittimità e di merito, ritiene che l'onere dell'accettazione con beneficio di inventario ex art. 564, co. 1, c.c., non sia richiesto al legittimario pretermesso in quanto questi, non essendo chiamato all'eredità, non deve e comunque non può accettare l'eredità per assenza di delazione. La disposizione testamentaria dell'intero asse in favore di altri impedisce, infatti, la chiamata all'eredità dei legittimario preterito. Del pari, anche in ipotesi di successione ab intestato, il legittimario integralmente pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del favorevole accoglimento della domanda di riduzione, ai cui fini non è pertanto tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. c) La ratio dell'art. 564, co. 1, c.c. e l'opportunità di una riduzione teleologica della norma in caso di pretermissione. La prevalente dottrina individua la ratio dell'accettazione con beneficio di inventario ex art. 564, co. 1, c.c., nell'esigenza di tutela dei donatarii e legatarii, contro possibili abusi del legittimario che agisca in riduzione. Tema che non si pone, evidentemente, in assenza di beni relitti. L'esclusione dell'onere della accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, diviene pertanto, in ipotesi di successione legittima, il risultato di un'operazione ermeneutica di riduzione teleologica dell'art. 564 cc., giustificata dalla ratio legis: l'esigenza di tutelare i legatarii e i donatarii mediante un preventivo accertamento della consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubbliche dell'inventario perde evidentemente consistenza, quando il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio.

Dalla gratuità alla presunzione di onerosità. Considerazioni sul contratto di mandato alla luce di recenti studi - abstract in versione elettronica

137149
Coppola Bisazza, Giovanna 1 occorrenze
  • 2013
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Dal particolare legame esistente tra le parti il rapporto si venne conseguentemente a profilare ab origine come gratuito. Ora, mentre tale gratuità nell'ambito della giurisprudenza alto imperiale (Giavoleno, D. 17.1.36.1) assunse un significato ampio, non riguardando il non ricevere un compenso determinato, bensì piuttosto il non ottenere un qualsivoglia vantaggio nell'espletamento di un affare portato avanti ad esclusivo beneficio del mandante, nella giurisprudenza più evoluta (Gaio, D. 19.5.22; Paolo, D. 17.1.1.4) tale principio acquistò invece un contenuto più circostanziato, relativo alla semplice mancanza di un corrispettivo economico. Detto requisito, inteso in quest'ultimo senso, non venne meno né con l'attribuzione al mandatario di un "honor", semplice espressione di una prassi sociale di gratitudine (Ulpiano, D. 17.1.6 pr.), né di un "salarium", esigibile "extra ordinem", concesso semplicemente per remunerare "laborem", quindi non come equivalente del lavoro prestato, ma come compenso per le fatiche sopportate (Papiniano, D. 17.1.7). Incidenza notevole sul consolidarsi della gratuità del mandato, rimasta formalmente salda fino a Giustiniano (I. 3.26.13), ebbero sicuramente le idee portate avanti dall'etica stoica, secondo cui il bene non va fatto per tornaconto, la ricompensa per averlo praticato consistendo, infatti, nell'azione in sé. Ma il tramonto di quest'etica ed il contemporaneo affermarsi di quella cristiana, con la sua valutazione positiva del lavoro, visto come fonte di sussistenza (Agostino, epist. 153.6.23) e quindi sempre da retribuire (S. Ambrogio, epist. 19.3), permette di giustificare la presenza in qualche testo classico, alterato dai Compilatori, di un principio opposto (Paolo, D. 17.1.26.8). Della natura "anfibia" del contratto di mandato, così come ci proviene dai testi del "Corpus Iuris", rimane traccia nelle epoche successive. Il requisito della gratuità resta, sì, saldo infatti presso la dottrina medioevale, ma quest'ultima sarà costretta a fare i conti pure con il ridimensionamento subito dal principio stesso nell'epoca giustinianea. La tradizionale nozione del mandato gratuito fu destinata comunque a subire una grossa battuta d'arresto col diffondersi delle ideologie rivoluzionarie settecentesche, essendo l'altruismo un sentimento ormai incompatibile con l'iniziativa privata e lo sviluppo delle attività economiche. Della gratuità se ne fece pertanto un elemento naturale del contratto che, in quanto tale, era derogabile dalle parti (art. 1986 c. napoleonico, rispecchiato fedelmente dall'art. 1739 del nostro cod. civ. del 1865). In termini opposti si espresse però il codice di commercio del 1882, che all'art. 349 enunciava il principio secondo cui "il mandato commerciale non si presume gratuito". Tale diversa regolamentazione ebbe di certo una grossa incidenza sul legislatore del '42 che all'art. 1739 parla appunto di presunzione di onerosità, così trasformando il requisito della gratuità da elemento naturale in elemento accidentale del mandato. Il che tuttavia non giustifica la conversione del nostro contratto in contratto a prestazioni corrispettive, visto che la ricezione di un compenso riguarda in ogni caso solo una sfera accessoria rispetto a quella tesa alla realizzazione dell'incarico affidato al mandatario, alla cui corretta esecuzione è volto da sempre l'interesse fondamentale del mandante (art. 1703 c.c.). Siamo pertanto dell'avviso che, pure sulla base della sua antica tradizione, l'istituto in esame debba continuare ad essere inquadrato nella tipologia dei c.d. contratti bilaterali imperfetti, in cui una soltanto è l'obbligazione principale idonea a sostenere ex se la causa del contratto, sebbene nulla impedisca che altra obbligazione, eventuale, possa scaturire dal medesimo, al fine di soddisfare un interesse proprio anche del mandatario.

Regole e modelli del licenziamento in Italia e in Europa. Studio comparato - abstract in versione elettronica

144771
Pedrazzoli, Marcello 1 occorrenze
  • 2014
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L'A. analizza come si combinano, nei più importanti sistemi europei, gli elementi normativi della tutela contro il licenziamento, distinguendone tre componenti stabilizzatesi nell'ultimo mezzo secolo: i presupposti sostanziali, variamente delineati, e cioè i motivi o le ragioni giustificatrici della misura espulsiva; la forma e il procedimento che devono accompagnarla, a volte con controlli "ab externo" della sua legittimità; infine le conseguenze sanzionatorie che sono stabilite in caso di violazioni, inosservanze e vizi dell'atto, con i dilemmi e le alternative presentati dai contrapposti rimedi in discussione, la reintegra (o prosecuzione nell'impiego) e l'indennizzo. Ne emergono profonde diversità di assetti e istruttive varietà di soluzioni per equivalenti funzionali, che si coordinano a scelte di spesa sociale indirizzate al miglior funzionamento del mercato del lavoro. Al centro del quadro campeggia il licenziamento per ragioni economiche - figura predominante di rischio sociale che esige un costo calcolabile - rispetto a cui, con la nostra recente riforma, si è decisamente imboccata la strada del trattamento separato e differente.

Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito sanitario: un progetto "integrato" di prevenzione delle pratiche difensive e di risposta alla colpa medica - abstract in versione elettronica

148023
Mazzucato, Claudia; Visconti, Arianna 1 occorrenze
  • 2014
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Il problema della responsabilità medica e della medicina difensiva esige risposte interdisciplinari complesse, capaci di conoscere cosi da vicino il fenomeno nelle sue cause e dinamiche concrete da riuscire efficacemente a prevenirlo (nel duplice senso di ridurre "ab initio" gli errori medici e di reagirvi "ex post" con modalità equilibrate ed efficienti). Il Centro Studi "Federico Stella" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore avanza proposte al riguardo, a seguito di un duplice, pluriennale, progetto di ricerca. Intrecciando gli innovativi suggerimenti di politica sanitaria e di politica penale che provengono, rispettivamente, dalla "medicina narrativa" e dal "Law & Literature Movement" con i più recenti modelli di "responsive regulation" e giustizia riparativa in ambito penale, viene concepito un progetto di riforma della responsabilità medica in cui l'approccio "narrativo" in medicina si lega a un sistema giuridico capace di favorire le condizioni "ambientali' che rendano inutili, o comunque ostacolino, le pratiche difensivistiche e promuovano forme di "compliance" che stimolino l'emersione degli errori medici in vista di una loro correzione. Il focus dà voce a contributi pluridisciplinari di ambito medico, psicologico, giuridico e di scienza dell'organizzazione, a corredo della verifica della tenuta scientifica della proposta processuale.

Stabilità del rapporto di lavoro e ruolo del giudice - abstract in versione elettronica

148477
Tullini, Patrizia 1 occorrenze
  • 2014
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Spetta al datore di lavoro, infatti, la scelta del tipo legale di recesso da intimare al lavoratore e, quando l'atto risolutivo risulti privo di giustificazione, viene confermato come legittimo "ab origine" benché produttivo di danni indennizzabili. La riforma del 2012 rispecchia una nuova, diversa distribuzione di potere giuridico-sociale tra il legislatore, il giudice e l'impresa ed apre una fase cruciale per i diritti del lavoro. Anziché proseguire nella linea politica della riduzione del ruolo giudiziale nei conflitti di lavoro, serve - secondo l'A. - la definizione d'un nuovo codice di comunicazione tra legislazione e giurisdizione che tenga conto dell'integrazione dei due formanti nella produzione delle regole del lavoro.

Collegamento tra fattispecie tributaria e fattispecie penale: riflessi di diritto processuale - abstract in versione elettronica

155915
Tabet, Giuliano 1 occorrenze
  • 2015
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Di questo dimostrano di essere consapevoli tanto la giurisprudenza quanto il legislatore: la prima, ha introdotto di fatto una sorta di osmosi pan-processuale in tema di circolazione delle prove e di rilevanza degli accertamenti provenienti "ab extra", sia pure nel rispetto del principio della libero apprezzamento di ciascun giudice; il secondo, ha avvertito la necessità di aprire significativi varchi al "doppio binario", attribuendo rilevanza al preventivo avvio dell'azione penale, come è avvenuto in tema di raddoppio dei termini per l'accertamento e in tema di costi del reato.

Legittimazione ad agire degli enti esponenziali in ipotesi di conflitto di interessi - abstract in versione elettronica

158441
Serra, Gabriele 1 occorrenze
  • 2015
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Esso non è perciò riconducibile alle posizioni dei singoli soggetti sommate tra loro, bensì all'interesse diffuso "ab origine" comune alla collettività indistinta che, per effetto della volontà di alcuni "cives", gli associati, si è differenziato in capo ad un diverso ed autonomo soggetto: l'ente, che può sempre agire per la sua tutela.

Cultura delle preclusioni, "giusto processo" e accordi procedurali (forme processuali collaborative per un rinnovato "umanesimo forense") - abstract in versione elettronica

164373
Teodoldi, Alberto 1 occorrenze
  • 2016
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Il processo diventa, in tal modo, il luogo in cui si partoriscono finzioni, anziché far uso di quel metodo dialettico di ricerca di verità relazionali, che "ab origine" lo fonda e ne giustifica la stessa esistenza. Il recupero di questa dimensione isonomica del processo può aversi solo quando la cultura delle preclusioni lascerà il posto a una dimensione procedurale concordata tra giudice e avvocati del corso del processo, in base alla complessità della lite e secondo canoni di proporzionalità nell'impiego delle risorse. Questi sono i modelli che provengono anche dalla comparazione giuridica e questa è la strada per sburocratizzare la gestione della giustizia civile in Italia e recuperare un autentico umanesimo forense, in grado di restituire ai cittadini il valore essenziale della fiducia nella giustizia.

In tema di confisca "allargata": la Cassazione torna sul giudicato esecutivo - abstract in versione elettronica

166325
Masi, Serena 1 occorrenze
  • 2016
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., ha ritenuto ammissibile una nuova istanza di revoca basata sugli stessi elementi di una precedente istanza rigettata per profili prettamente formali (tardività dell'opposizione), qualora vengano allegati elementi di merito mai valutati, che prospettino la illegittimità "ab origine" della confisca. La soluzione accolta appare l'unica capace di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di salvaguardia della giurisdizione da strumentalizzazioni e abusi dell'incidente di esecuzione attivato sul medesimo "thema decidendum" e l'esigenza garantista volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Optare per il rigetto dell'ulteriore istanza presentata dal ricorrente, avrebbe significato infatti rendere "intangibile" un provvedimento adottato in totale assenza di contraddittorio e di ogni valutazione di merito.