Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno; f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste
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dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo