Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5.
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
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Art. 2.
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Art. 1.
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Art. 3.
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Art. 4.
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Art. 7.
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l'articolo 8, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata
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dal seguente: « Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città
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diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a
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da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »; d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16 - Il
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) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale