Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»; b) il
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del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
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1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 126 - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
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Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della