Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in
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Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
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del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
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1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 126 - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
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, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge costituzionale:
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Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al
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quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile