Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione
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1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 123 - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne