Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
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Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
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1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»; b) il
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di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
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, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in
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intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della