Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
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, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in
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; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
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Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della
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determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
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, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i